Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da più contratti derivati interest rate swap/convertible swap conclusi tra una società e un istituto di credito tra il 26.6.2000, il 19.10.2001 e il 12.3.2003. La società ha chiesto in primo e in secondo giudizio, poi riuniti, la nullità dei contratti per difetto di causa e per violazione degli obblighi informativi, l’annullamento per dolo, la risoluzione per inadempimento della banca agli obblighi informativi e il risarcimento dei danni, oltre alle restituzioni. I giudici di merito hanno escluso la nullità e il dolo, hanno ritenuto tardiva la domanda di risoluzione dei contratti del 2001 e 2003 nel primo giudizio e non esaminabile la stessa domanda nel secondo giudizio riunito, hanno considerato risolto consensualmente un contratto e carente di interesse la domanda sul contratto quadro del 26.6.2000, nonché generiche o non provate le pretese risarcitorie. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione delle norme su causa del contratto e disciplina TUF/Consob per la nullità degli swap e per gli effetti della dichiarazione autoreferenziale; 2) violazione delle norme sul dolo contrattuale per avere la Corte escluso i raggiri e il mendacio omissivo; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto non censurata la decisione di primo grado sulla responsabilità precontrattuale; 4) violazione delle norme su riunione di cause e giudicato per l’inammissibilità delle domande di risoluzione riproposte nel secondo giudizio; 5) violazione delle norme su inadempimento, risoluzione e interesse ad agire per la declaratoria di genericità e di mancata prova dei danni e per la carenza di interesse sulla domanda relativa al contratto quadro; 6) omesso esame della validità della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob; 7) violazione delle norme sulle spese processuali per la mancata compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo; ha accolto il quarto motivo, affermando che la statuizione di inammissibilità per tardività nel primo giudizio produce solo giudicato formale e non impedisce la riproposizione della stessa domanda in un altro giudizio poi riunito; ha ritenuto infondati il sesto e il settimo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame delle domande di risoluzione riproposte nel secondo giudizio riunito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità non discende automaticamente dalla violazione di ogni norma imperativa: occorre che la norma violata attenga alla struttura o al contenuto del contratto.
Richiamato nel motivo sul difetto di causa del contratto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di scommesse e alea dei derivati.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti derivati OTC e agli obblighi dell’intermediario.
Il dolo contrattuale richiede raggiri idonei a determinare la volontà del contraente e una falsa rappresentazione della realtà.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dolo incidente/contrattuale.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sulla dedotta violazione processuale.
artt. 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37 Reg. Consob n. 11522/98
Richiamati in relazione agli obblighi informativi dell’intermediario e alla validità degli investimenti.
Richiamato per la responsabilità precontrattuale nella fase delle trattative.
Richiamato in relazione alla correttezza nell’esecuzione del rapporto.
Richiamato nel motivo sul contenuto dell’appello e sulla specificità delle censure.
Richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La riunione di cause connessa o continenti non elimina l’autonomia dei giudizi e non consente di aggirare le preclusioni; tuttavia la domanda già dichiarata inammissibile nel primo giudizio può essere riproposta in altro giudizio, perché la decisione processuale produce solo giudicato formale.
Richiamato insieme all’art. 273 c.p.c. in tema di riunione di procedimenti.
Richiamato nel motivo sulla preclusione derivante dal giudicato.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato in relazione alla dichiarazione autoreferenziale del cliente sulla propria competenza in materia finanziaria.
Norma sul sindacato di legittimità invocata per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Richiamato in tema di responsabilità per inadempimento.
Richiamato in tema di risoluzione del contratto per inadempimento.
Massime di principio
- La nullità del contratto per difetto di causa o per violazione di norme imperative non può essere affermata in astratto: il ricorso deve indicare con precisione le clausole e gli elementi negoziali che renderebbero il contratto privo di causa o illecito.
- Nel contratto di swap, la verifica della validità della causa richiede un accertamento concreto dell’assetto di rischio e del contenuto negoziale; la sola allegazione di squilibrio o di incompletezza informativa non basta a fondare la nullità.
- Il dolo contrattuale postula raggiri idonei a incidere causalmente sulla volontà del contraente; l’eventuale incompletezza o inesattezza informativa non integra di per sé il dolo se il giudice di merito esclude, con apprezzamento di fatto, la finalità ingannatoria.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La statuizione processuale di inammissibilità o tardività produce giudicato formale nel solo rapporto processuale in cui è resa e non preclude la riproposizione della medesima domanda in un diverso giudizio poi riunito.
- La riunione di giudizi connessi o continenti non determina la fusione delle cause: le preclusioni maturate in un procedimento non possono essere semplicemente aggirate, ma la domanda respinta o preclusa nel primo giudizio può essere esaminata se riproposta in altro giudizio e la prima causa non consenta una decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20962/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20964/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →