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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da più contratti derivati interest rate swap/convertible swap conclusi tra una società e un istituto di credito tra il 26.6.2000, il 19.10.2001 e il 12.3.2003. La società ha chiesto in primo e in secondo giudizio, poi riuniti, la nullità dei contratti per difetto di causa e per violazione degli obblighi informativi, l’annullamento per dolo, la risoluzione per inadempimento della banca agli obblighi informativi e il risarcimento dei danni, oltre alle restituzioni. I giudici di merito hanno escluso la nullità e il dolo, hanno ritenuto tardiva la domanda di risoluzione dei contratti del 2001 e 2003 nel primo giudizio e non esaminabile la stessa domanda nel secondo giudizio riunito, hanno considerato risolto consensualmente un contratto e carente di interesse la domanda sul contratto quadro del 26.6.2000, nonché generiche o non provate le pretese risarcitorie. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione delle norme su causa del contratto e disciplina TUF/Consob per la nullità degli swap e per gli effetti della dichiarazione autoreferenziale; 2) violazione delle norme sul dolo contrattuale per avere la Corte escluso i raggiri e il mendacio omissivo; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto non censurata la decisione di primo grado sulla responsabilità precontrattuale; 4) violazione delle norme su riunione di cause e giudicato per l’inammissibilità delle domande di risoluzione riproposte nel secondo giudizio; 5) violazione delle norme su inadempimento, risoluzione e interesse ad agire per la declaratoria di genericità e di mancata prova dei danni e per la carenza di interesse sulla domanda relativa al contratto quadro; 6) omesso esame della validità della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob; 7) violazione delle norme sulle spese processuali per la mancata compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo; ha accolto il quarto motivo, affermando che la statuizione di inammissibilità per tardività nel primo giudizio produce solo giudicato formale e non impedisce la riproposizione della stessa domanda in un altro giudizio poi riunito; ha ritenuto infondati il sesto e il settimo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame delle domande di risoluzione riproposte nel secondo giudizio riunito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    La nullità non discende automaticamente dalla violazione di ogni norma imperativa: occorre che la norma violata attenga alla struttura o al contenuto del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di causa del contratto.

  • art. 1933 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di scommesse e alea dei derivati.

  • art. 23 TUF

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti derivati OTC e agli obblighi dell’intermediario.

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo contrattuale richiede raggiri idonei a determinare la volontà del contraente e una falsa rappresentazione della realtà.

  • art. 1440 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al dolo incidente/contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sulla dedotta violazione processuale.

  • artt. 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37 Reg. Consob n. 11522/98

    Richiamati in relazione agli obblighi informativi dell’intermediario e alla validità degli investimenti.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato per la responsabilità precontrattuale nella fase delle trattative.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul contenuto dell’appello e sulla specificità delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 273 c.p.c.

    La riunione di cause connessa o continenti non elimina l’autonomia dei giudizi e non consente di aggirare le preclusioni; tuttavia la domanda già dichiarata inammissibile nel primo giudizio può essere riproposta in altro giudizio, perché la decisione processuale produce solo giudicato formale.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 273 c.p.c. in tema di riunione di procedimenti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla preclusione derivante dal giudicato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato in relazione alla dichiarazione autoreferenziale del cliente sulla propria competenza in materia finanziaria.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità invocata per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di compensazione delle spese di lite.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità per inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in tema di risoluzione del contratto per inadempimento.

Massime di principio

  • La nullità del contratto per difetto di causa o per violazione di norme imperative non può essere affermata in astratto: il ricorso deve indicare con precisione le clausole e gli elementi negoziali che renderebbero il contratto privo di causa o illecito.
  • Nel contratto di swap, la verifica della validità della causa richiede un accertamento concreto dell’assetto di rischio e del contenuto negoziale; la sola allegazione di squilibrio o di incompletezza informativa non basta a fondare la nullità.
  • Il dolo contrattuale postula raggiri idonei a incidere causalmente sulla volontà del contraente; l’eventuale incompletezza o inesattezza informativa non integra di per sé il dolo se il giudice di merito esclude, con apprezzamento di fatto, la finalità ingannatoria.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La statuizione processuale di inammissibilità o tardività produce giudicato formale nel solo rapporto processuale in cui è resa e non preclude la riproposizione della medesima domanda in un diverso giudizio poi riunito.
  • La riunione di giudizi connessi o continenti non determina la fusione delle cause: le preclusioni maturate in un procedimento non possono essere semplicemente aggirate, ma la domanda respinta o preclusa nel primo giudizio può essere esaminata se riproposta in altro giudizio e la prima causa non consenta una decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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