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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5338/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/6/2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva confermato misure cautelari nei confronti dell'indagato per reati connessi a partecipazione ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti e al commercio illecito di telefoni cellulari all'interno del carcere (capi 1, 2, 10, 14, 27, 28 ecc.). Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e viziata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per il capo 1), fondata su dichiarazioni di detenuti potenzialmente ostili; 2) illegittima valutazione delle prove per il capo 2), con indebita valorizzazione di dichiarazioni e uso, secondo il ricorrente, di intercettazioni inutilizzabili; 3) errata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 per i capi 10 e 14 e mancata verifica della struttura organizzativa; 4) inesistenza del rischio di reiterazione fondato su dichiarazioni (Dridi Ahmed) non attendibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in sede di legittimità, non fosse consentito rinnovare la rivalutazione dei fatti laddove il ricorso non denunciava violazioni specifiche di norme o manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: le dichiarazioni rese da collaboratori/detenuti sono state esaminate secondo i criteri di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva, e risultano corroborate da intercettazioni, sequestri, arresti in flagranza e immagini di videosorveglianza. Quanto alla qualificazione dei singoli episodi di spaccio, il Tribunale ha motivato correttamente la non riconducibilità del capo 10) alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; per il capo 14) il riconoscimento del contributo è stato supportato anche dal riconoscimento della voce registrata. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha fatto leva sulla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (per talune imputazioni) e su precedenti e profili di pericolosità, ritenendo coerente la misura detentiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Utilizzato per inquadrare le condotte di cessione e introduzione di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha valutato i parametri qualitativi e quantitativi e le modalità (lanci/pacchi) per escludere la "lieve entità" del comma 5 in uno degli episodi.

  • codice penale - art. 416

    Riferimento alla fattispecie di associazione semplice; la Corte ha confermato che la partecipazione può consistere in un contributo operativo non marginale, non necessariamente in una specifica posizione gerarchica.

  • codice penale - art. 416-bis

    Citato a titolo di principio giurisprudenziale: la partecipazione associativa ha forma libera e si valuta in base al contributo concreto alla realizzazione degli scopi del sodalizio.

  • codice penale - art. 391-ter

    Rilevato nella rubrica dei reati contestati (reati associativi e connessi); non è stata fornita ulteriore specifica normativa nella motivazione, ma rientra nel complesso delle imputazioni.

  • codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Richiamata la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare per talune ipotesi (articolata dal Tribunale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990), applicata in assenza di elementi contrari che la superassero.

  • codice penale - art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o di detenuti devono essere valutate con il test a tre tempi: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontro oggettivo esterno; una motivazione che compiutamente affronta questi elementi è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • La partecipazione ad un'associazione a delinquere (o simili) può consistere in contributi operativi diversi e non deve essere necessariamente gerarchica: rileva che il contributo non sia marginale ma apprezzabile rispetto agli scopi dell'associazione.
  • La qualificazione della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli indici (quantità, qualità, modalità, mezzi, circostanze); la mera contenuta quantità non esclude automaticamente una grave offensività quando ricorrono altri elementi aggravanti.
  • La Corte di Cassazione non procede a un riesame probatorio: se i fatti sono stati adeguatamente motivati e riscontrati da elementi di prova, il giudizio di merito resta immodificato in sede di legittimità.
  • La presunzione di necessità della custodia cautelare (art. 275 c.p.p.) può essere applicata in assenza di elementi contrari e integrata dalla valutazione del passato criminoso e della capacità di effettuare contatti esterni e di persistere in condotte illecite.

Testo integrale

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