Cassazione Penale, Sentenza n. 5151/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano sostenendo la sopravvenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice (art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019) in seguito alla legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 318, legge n. 197/2022) che avrebbe disposto l'abolizione del reddito di cittadinanza e dei reati connessi. La difesa ha anche richiamato il principio di legalità penale (art. 2 c.p.) e ha dedotto che eventuali modifiche successive (decreto-legge n. 48/2023, art. 13, c. 3) non potevano retroagire a discapito della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia stata alcuna effettiva interruzione della rilevanza penale: l'abrogazione del reato era differita nel tempo (effetto dal 10/01/2024) e, prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione, il decreto-legge n. 48/2023 ha espressamente previsto la persistenza dell'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31/12/2023. Di conseguenza la fattispecie incriminatrice non ha conosciuto una soluzione di continuità e la condanna (già pronunciata dal G.U.P. e parzialmente modificata in appello con concessione della non menzione) è stata confermata nell'effetto della sua rilevanza penale; il ricorso è stato dichiarato infondato, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito dalla legge n. 26/2019)
art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019
Norma incriminatrice che punisce le omissioni nella dichiarazione per il reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che la sua efficacia sia rimasta ininterrotta per i fatti commessi fino al 31/12/2023.
art. 2 cod. pen.
Principio di legalità e divieto di punire se non in forza di una norma vigente; invocato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che non operi a favore della ricorrente perché non si è verificata una fase in cui la norma incriminatrice fosse venuta meno.
legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), art. 1, comma 318
art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Prevede l'abolizione del reddito di cittadinanza e delle norme connesse con effetto differito (effetto abrogativo fissato al 10/01/2024); la Corte ha rilevato che l'abrogazione era differita e quindi non produceva effetto immediato alla data della sentenza impugnata.
decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, art. 13, comma 3
art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023
Stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31/12/2023; la Corte l'ha interpretata come disposizione che evita qualsiasi soluzione di continuità dell'efficacia penale per il periodo rilevante.
art. 316-ter cod. pen.
Rilevato dalla difesa come possibile fattispecie residuale; la Corte ha ritenuto non pertinente l'eventuale applicazione di questa fattispecie alla vicenda, essendo applicabile la più grave norma dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 per il fatto commesso nel 2019.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sul pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese del procedimento seguito in Cassazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata come riferimento giurisprudenziale sul tema della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità e dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende; utilizzata per motivare la decisione sulla somma equitativamente determinata.
d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021, art. 18 e decreto-legge n. 42 del 22 marzo 2021, art. 1 (richiamati come precedente)
art. 18 del d.lgs. n. 27/2021; art. 1 del d.l. n. 42/2021
Esempio giurisprudenziale richiamato: situazioni in cui abrogazioni e successivi provvedimenti hanno determinato questioni di continuità normativa; la Cassazione lo usa per motivare che la norma successiva entrata in vigore prima dell'abrogazione sopravvenuta annulla l'effetto abrogativo intermedio.
Massime di principio
- Verificare sempre le date di entrata in vigore ed eventuali differimenti dell'efficacia delle norme: un'abrogazione differita non elimina immediatamente la rilevanza penale.
- Controllare le disposizioni transitorie e i decreti successivi: una norma successiva che stabilisce la persistenza o il ripristino dell'applicabilità può evitare una "soluzione di continuità" e mantenere la rilevanza del reato per fatti commessi in un certo arco temporale.
- Il principio di legalità (art. 2 c.p.) favorisce l'imputato solo se, in concreto, al momento rilevante per l'applicazione della pena la fattispecie incriminatrice risultava effettivamente abolita e non successivamente ripristinata prima dell'effetto abrogativo.
- In caso di modifiche legislative intervenute dopo il fatto e prima della decisione definitiva, occorre verificare se è intervenuta una "legge abolitrice intermedia" effettivamente applicabile: se tale legge ha avuto efficacia temporanea o è stata neutralizzata prima della sua entrata in vigore, non si applica l'abolizione.
- Nelle impugnazioni conviene argomentare distintamente su: (a) efficacia temporale della norma al momento del fatto; (b) effetti di eventuali provvedimenti successivi; (c) applicabilità di norme transitorie che preservino o estendano la rilevanza penale.
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