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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5152/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di omesso versamento IVA ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 per euro 1.756.148 (fatto del 27/12/2017). Tre censure: 1) vizio di applicazione della legge e di motivazione: contestata la responsabilità personale e il dolo, invocata l'esclusione di responsabilità per impossibilità sopravvenuta/forza maggiore (richiamo all'art. 45 c.p.) stante la crisi di liquidità e la scelta di privilegiare pagamento di dipendenti e fornitori in prospettiva di continuità aziendale; 2) omissione di attivazione dei poteri istruttori ex art. 603 c.p.p., per acquisire elementi sulla durata e irreversibilità della crisi aziendale, ammontare fatture non incassate, scelte contabili; 3) mancato riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) rispetto a precedenti omessi versamenti, in presenza di un unico disegno criminoso e crisi protratta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il reato è oggettivamente provato (mancato versamento IVA per l'importo indicato) e che la difesa non ha assolto il proprio onere di allegazione e prova circa l'impossibilità assoluta di adempiere (ovvero l'assenza di misure idonee adottate, come ricorso a fidi o sacrifici patrimoniali). La Corte d'appello aveva già motivato la non prova della crisi insormontabile, rilevando tra l'altro l'aumento del personale (indicativo di crescita) e la mancata dimostrazione di richieste di fidi bancari. Sull'art. 603 c.p.p. la Cassazione ha osservato che non era stata chiesta integrazione istruttoria in appello e che l'istruttoria di primo grado era presumibilmente completa; la rinnovazione è eccezionale. Quanto alla continuazione, è stato ritenuto assente il medesimo disegno criminoso tra i fatti separati da quattro anni. Conseguentemente è stato confermato il rigetto delle doglianze e imposto l'onere delle spese di giudizio ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter

    Norma che configura il reato di omesso versamento IVA; applicata per la condotta oggettiva della società che non ha versato l'imposta entro il termine previsto. La Corte ha ritenuto provato il fatto e il dolo richiesto, non essendo dimostrata l'impossibilità assoluta di adempiere.

  • codice penale, art. 45

    Riferimento alla scriminante (esclusione di responsabilità per cause che rendano non imputabile la condotta). La Corte ha richiesto al difensore l'onere di allegazione e prova circa la non imputabilità della crisi economica e l'impossibilità di reperire risorse; tali requisiti non sono stati soddisfatti.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3

    Potere del giudice d'appello di integrare l'istruttoria. La Corte ha rilevato che la difesa non aveva chiesto espressamente integrazioni in appello e che, data la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, la rinnovazione è eccezionale e non dovuta se i giudici ritengono di poter decidere sugli atti.

  • codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione tra reati. La Corte ha ritenuto che la mera omogeneità delle violazioni non sia sufficiente; occorre provare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, che qui non è stato dimostrato, anche per la distanza temporale (4 anni) tra gli episodi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente se il ricorso è rigettato. La Corte ha disposto l'addebito delle spese al ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di omesso versamento di imposte, chi invoca l'esclusione di responsabilità per impossibilità deve allegare e provare che la crisi economica non è imputabile a lui e che ha tentato tutte le misure concrete (anche sacrifici patrimoniali) per reperire le risorse necessarie.
  • L'assenza di versamento può essere considerata scelta volontaria e integrare il dolo se non è dimostrata l'impossibilità assoluta di adempiere; la mera crisi o ritardo nei pagamenti da parte dei clienti non basta se non si dimostra l'inevitabilità dell'inadempimento.
  • Il giudice d'appello non è obbligato ad attivare d'ufficio i poteri integrativi ex art. 603 c.p.p. se l'istruttoria di primo grado è ritenuta sufficientemente completa e se la parte non ha chiesto espressamente integrazioni.
  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessario dimostrare elementi che evidenzino un medesimo disegno criminoso: brevità del lasso temporale, unità del contesto, analogia del modus operandi e coerenza teleologica degli atti. Periodi lungamente distanziati e la ripetizione di simili illeciti non implicano automaticamente continuazione.
  • In appello la strategia difensiva deve prevedere l'onere di proporre richieste istruttorie concrete: la mancata richiesta può precludere l'acquisizione di prove che la parte sostiene necessarie.

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