Cassazione Penale, Sentenza n. 5150/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano che, dopo annullamento con rinvio, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato penale a carico del Gandola ma lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Il Gandola ha proposto sette motivi: (1) oltrepassamento del perimetro del rinvio (violazione art. 627 c.p.p.), (2) violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" applicato alla valutazione della responsabilità civile, (3) incoerenza nell'attribuire posizioni di garanzia ad entrambi i subacquei senza attribuire colpa al Sordelli, (4) mancata considerazione del guasto tecnico dell'erogatore e dello stato di panico della vittima quale causa autonoma del decesso, (5) mancato riconoscimento dello stato di necessità come scriminante, (6) utilizzazione di dichiarazioni rese dallo stesso Gandola senza averlo avvisato della possibilità di difensore (art. 63 c.p.p.), (7) richiesta di sospensione dell'esecutività delle statuizioni civili per rischio di danno grave e irreparabile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice del rinvio poteva riesaminare compiutamente il materiale probatorio e compiere nuovi atti istruttori; ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la condotta del Gandola (non fornire il proprio erogatore e chiudere per errore il rubinetto della bombola di emergenza della vittima) ha aggravato la situazione e causalmente contribuito al decesso, escludendo che il guasto tecnico da solo avrebbe determinato la morte. Ha negato lo stato di necessità ritenendo che il pericolo fosse anche effetto di una precedente condotta colposa del Gandola. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle dichiarazioni rese senza avviso ex art. 63 c.p.p. per mancanza di elementi che ne dimostrassero la decisività o la conoscenza di indizi di reità da parte dell'autorità. Ha altresì respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione delle decisioni civili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 5.000,00 per Nardini Paolo, euro 6.500,00 per Morali\' Daniela e Nardini Silvia, e da liquidare per Nardini Monica (patrocinio a spese dello Stato).
Norme richiamate
Disciplina i limiti del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice chiamato a decidere dopo annullamento per vizio di motivazione possa, adeguatamente motivando, esaminare nuovamente il materiale probatorio e compiere nuovi atti istruttori entro i limiti del rinvio.
Norma che impone l'avviso sulla possibilità di farsi assistere da un difensore; la Corte ha ritenuto che l'omessa informazione non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni del dichiarante se non risulta che al momento vi fossero chiari indizi di reità o che le dichiarazioni siano state decisive per la condanna.
Norma relativa alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in quanto soccombente.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, può riesaminare integralmente le prove e compiere nuovi atti istruttori purché motivi specificamente rispetto ai punti evidenziati dalla Cassazione.
- La responsabilità civile derivante da fatto illecito può essere accertata anche quando la responsabilità penale risulti estinta per prescrizione; il criterio probatorio tiene conto della ragionevolezza delle inferenze e non si limita a mera verosimiglianza.
- Il guasto tecnico di uno strumento non esclude automaticamente la responsabilità altrui se la condotta di terzi ha aggravato la situazione o ha impedito rimedi ragionevoli che avrebbero evitato l'evento.
- Lo stato di necessità non è riconoscibile quando il pericolo si sia determinato, anche in parte, per una precedente condotta colposa del soggetto che invoca la scriminante.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato senza il formale avviso sulle garanzie difensive non sono automaticamente inutilizzabili; occorre valutare se al momento sussistessero indizi non equivoci di reità o se le dichiarazioni siano risultate decisive per la decisione.
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