Cassazione Penale, Sentenza n. 5147/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per violazione della normativa urbanistica addebitata per aver eseguito opere edilizie senza le autorizzazioni. Due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la contestazione era cristallizzata al 30/07/2013 e che, anche considerando il periodo di sospensione, il termine prescrizionale si sarebbe già compiuto prima della sentenza di appello; 2) cessazione della rilevanza penale per effetto del rilascio di un permesso a costruire in sanatoria che avrebbe sanato l'illiceità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il permesso in sanatoria menzionato fosse condizionato a interventi correttivi non eseguiti e riguarda solo profili paesaggistici di una parte dell'opera; pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, un permesso a condizione va considerato tamquam non esset e non estingue la rilevanza penale. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l'imputazione originaria descriveva i lavori come "ancora in corso di esecuzione", caratterizzando l'illecito come di natura permanente: spettava alla difesa provare la cessazione definitiva dei lavori per far decorrere il termine prescrizionale da quella data, prova che non è stata fornita; di conseguenza la doglianza è manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna della ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III), sentenze citate
Corte di cassazione, Sez. III, 15 ottobre 2020, n. 28666; Corte di cassazione, Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 51013; Corte di cassazione, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 9275; Corte di cassazione, Sez. III, 21 settembre 2017, n. 43173
Principio consolidato secondo cui un permesso a costruire in sanatoria rilasciato con condizioni va considerato come inesistente ai fini penali (tamquam non esset) e quindi non estingue la rilevanza penale se le condizioni non sono state adempiute; inoltre, nelle ipotesi di illecito permanente/"in attuale permanenza" incombe sulla difesa l'onere di provare la cessazione definitiva dell'attività per far decorrere il termine prescrizionale da quella data.
Massime di principio
- Un permesso a costruire in sanatoria che sia stato rilasciato con condizioni e le cui condizioni non risultano adempiute non elimina la responsabilità penale: va considerato come inesistente ai fini penali (tamquam non esset).
- Se il capo di imputazione indica che i lavori erano "ancora in corso", l'illecito è di natura permanente e la prescrizione decorre dal momento in cui i lavori sono definitivamente cessati; la prova della cessazione grava sulla difesa.
- L'avvio del processo di primo grado non interrompe automaticamente la "permanenza" di un illecito aperto: la cessazione della permanenza può richiedere fatti concreti (es. sospensione definitiva dei lavori) che devono essere provati.
- Per ottenere il beneficio della prescrizione o invocare la sanatoria come causa di estinzione della punibilità è necessario dimostrare in modo documentale e specifico sia la data di cessazione dei lavori sia la natura non condizionata e pienamente efficace del titolo amministrativo rilasciato.
- In sede di impugnazione la Corte vaglia se i presupposti di fatto e le prove fornite dalla difesa sono sufficienti a mutare la qualificazione giuridica della condotta (es. da illecito permanente a cessato) e respinge eccezioni prive di prova documentale.
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