Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi principali: (1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo al dolo, deducendo che la Corte di appello si sarebbe basata su mere presunzioni di conoscenza mentre la Cassazione (sentenza di annullamento precedente, Sez. 4 n. 44544/2022) aveva richiesto prova rigorosa del dolo; (2) violazione di legge (art. 95 d.P.R. n.115/2002) sostenendo che le dichiarazioni fossero frutto di colpa/errore e non di dolo, con rilievo che il reddito reale avrebbe comunque potuto consentire il gratuito patrocinio; (3) violazione di legge referente alla prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), sostenendo che i reati commessi nel giugno 2012 si fossero prescritti prima della sentenza di appello del 13/04/2023.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Patti: condanna di Carlo Geraci a 1 anno e 9 mesi di reclusione e multa di euro 615,00 per i reati previsti dall'art. 95 del d.P.R. 115/2002 (capo a), b), c)); il capo d) era stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito. La Corte ha ritenuto che le omissioni e le false indicazioni (reddito dichiarato €6.708,00 invece di €11.763,79 e diminuzione del reddito pensionistico del padre) costituiscano indici precisi di malafede e non mero errore. Ha inoltre respinto il motivo sulla prescrizione, accertando che, tenuta conto della recidiva e delle sospensioni, il termine prescrizionale si sarebbe concretizzato il 18/05/2024, quindi non estinto alla data della sentenza impugnata. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
La condotta di dichiarazioni false o omissioni nelle dichiarazioni sostitutive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato indipendentemente dall'effettiva spettanza del beneficio; la norma non richiede dolo specifico (esiste però un aumento di pena se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento del patrocinio).
Codice penale - artt. 157 e 161 (prescrizione)
La prescrizione va calcolata tenendo conto della recidiva e degli eventi di sospensione; nel caso concreto il calcolo ha portato alla scadenza del termine prescrizionale il 18/05/2024, quindi non intervenuta alla data della sentenza d'appello del 13/04/2023.
Giurisprudenza richiamata - Cass. Sez.4, Sent. n. 8302/2021 (Rv.282716-01)
Conferma il principio che l'art. 95 d.P.R. 115/2002 punisce le false dichiarazioni o omissioni indipendentemente dall'effettiva spettanza del beneficio, a differenza di altre fattispecie che richiedono il dolo specifico finalizzato all'ottenimento del beneficio.
Giurisprudenza richiamata - Cass. Sez.4, Sent. n. 44544/2022
Sentenza di annullamento precedente che aveva sottolineato la necessità di prova rigorosa del dolo; la successiva valutazione di merito (Corte d'appello) è stata ritenuta però adeguata dalla Cassazione nel valutare gli indici di malafede.
Massime di principio
- La falsità o l'omissione nella dichiarazione per il gratuito patrocinio è reato anche se il dichiarante, in concreto, avrebbe avuto comunque diritto al beneficio: l'elemento rilevante è la dichiarazione mendace, non l'effettivo conseguimento dell'agevolazione.
- Per distinguere dolo da colpa il giudice valuta indici concreti (es. omissione sistematica di redditi, incoerenze rispetto a elementi noti, artifici o tentativi di occultamento); la mera condizione di marginalità sociale o la complessità normativa non escludono automaticamente il dolo.
- Se il difensore invoca errore/colpa, è necessario produrre elementi probatori specifici che giustifichino l'inesistenza dell'intenzione dolosa (spiegazioni plausibili, documenti, comportamento successivo ecc.).
- Le questioni di calcolo della prescrizione richiedono attenzione agli eventi interruttivi e sospensivi e alla recidiva; una errata valutazione di tali elementi può essere esaminata in Cassazione, ma la verifica è tecnica e richiede un calcolo preciso.
- Le valutazioni di merito sugli indici di malafede compiute in sede d'appello sono di regola difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione.
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