Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Guttà era stato condannato per violazione dell\'art. 2 del dlgs n. 74/2000 per avere indicato nella dichiarazione dei redditi 2013 elementi passivi basati su fatture per operazioni inesistenti per oltre 100.000 euro; era stata disposta la confisca per equivalente di euro 62.109,00. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della confisca, sostenendo che, essendo le fatture solo "soggettivamente" inesistenti, la confisca dovesse essere limitata alle sole imposte realmente evase (la difesa indicava in particolare solo l\'IVA, circa 13.000 euro); 2) illegittima inclusione tra i profitti confiscati delle addizionali regionali/comunali e dell\'IRAP. Con memoria aggiuntiva il ricorrente ha inoltre chiesto che, avendo presentato istanza di definizione agevolata, si applicasse l\'art. 12-bis, comma 2, del dlgs 74/2000 con conseguente revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo parzialmente. Ha rigettato il primo motivo (omessa motivazione) osservando che la distinzione tra fatture "soggettivamente" o "oggettivamente" inesistenti non incide sulla sussistenza del reato e che quindi la doglianza era manifestamente infondata. Ha, invece, accolto il secondo motivo nella parte relativa all\'IRAP: la confisca per equivalente non poteva comprendere la somma dovuta a titolo di IRAP, in quanto quest\'imposta non ha natura di imposta sul reddito "in senso tecnico" e pertanto non rientra nel profitto del reato tributario contestato; le addizionali regionali e comunali, invece, essendo componenti dell\'imposta sul reddito, possono essere considerate profitto del reato e restano oggetto di confisca. Ha inoltre rigettato la richiesta connessa all\'art. 12-bis, comma 2, ritenendo che l\'impegno al pagamento non impedisce in astratto la confisca ma incide solo sull\'esecuzione della stessa. Finale: annullamento senza rinvio della parte della sentenza che confermava la confisca relativa all\'IRAP; per il resto la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
dlgs n. 74 del 2000, art. 2
Norma che punisce l\'omessa o infedele indicazione di elementi rilevanti nelle dichiarazioni fiscali. La Corte conferma che la natura oggettiva o soggettiva della fittizietà delle operazioni documentate non incide sulla sussistenza del reato e che il profitto del reato si riferisce all\'omesso versamento delle imposte conseguente all\'uso di fatture per operazioni inesistenti.
dlgs n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2
la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all\'erario anche in presenza di sequestro"
La disposizione non impedisce in astratto l\'adozione della confisca quando l\'autore si impegna a pagare; tuttavia l\'effetto ablatorio della confisca si realizza solo se il pagamento non avviene (l\'impegno non produce automaticamente la revoca della confisca, incide solo sulla sua esecuzione).
disciplina IRAP (rilevanza giurisprudenziale)
La Corte rileva, seguendo giurisprudenza consolidata, che l\'IRAP non ha natura di imposta sul reddito in senso tecnico e quindi non costituisce tipicamente "profitto" del reato tributario previsto dall\'ambito applicativo del dlgs 74/2000; pertanto l\'importo dovuto a titolo di IRAP non va incluso nella confisca per equivalente prevista per i reati di cui al dlgs 74/2000.
Massime di principio
- La confisca per equivalente nei reati tributari comprende gli importi corrispondenti alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e all\'IVA evase, nonché le addizionali regionali e comunali intese come componenti dell\'imposta sul reddito.
- L\'IRAP non va considerata "imposta sul reddito" in senso tecnico e, per i reati contestati ai sensi del dlgs 74/2000, non rientra nel profitto del reato da confiscare.
- La qualificazione delle fatture come soggettivamente o oggettivamente inesistenti non esclude la responsabilità penale e non altera la base per la quantificazione del profitto del reato: l\'elemento rilevante resta l\'omesso versamento delle imposte.
- L\'impegno del contribuente a definire o a versare le somme (es. adesione a forme agevolate) non annulla automaticamente la confisca: l\'effetto liberatorio opera soltanto se il pagamento si realizza; fino ad allora la confisca può essere disposta ma la sua esecuzione rimane sospesa in relazione all\'adempimento.
- In sede di impugnazione della confisca, conviene distinguere con precisione la tipologia tributaria degli importi contestati (se componenti dell\'imposta sul reddito o imposte autonome come l\'IRAP) e fornire prove/argomentazioni sul nesso tra l\'illecito e le singole voci fiscali per ottenere riduzioni o esclusioni.
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