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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4249/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza perché il fatto per il quale era stato condannato dal primo giudice e confermato in appello risultava diverso rispetto a quello originariamente contestato nell'imputazione: la querela e le dichiarazioni si riferivano alla servitù sulla particella 529 (strada in terra battuta con deposito materiali), mentre il Tribunale aveva statuito sulla servitù relativa alla particella 528 (strada asfaltata e diversa destinazione). Sono stati altresì dedotti vizi processuali relativi a mancato esame di motivi di appello, illegittima conferma delle statuizioni civili nonché violazioni in tema di risarcimento danni e spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il primo motivo: è stata rilevata la diversità sostanziale del fatto oggetto di sentenza rispetto all'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Perciò ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Salerno sia la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (1 marzo 2022) e ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania per il prosieguo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    riferimento alla nullità della sentenza quando il giudice decide su fatto non contestato; principio applicato per valutare la lesione del diritto di difesa

  • art. 522 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla comunicazione al Pubblico Ministero e alla necessità di annullare e ritrasmettere atti quando emergono vizi sostanziali

  • art. 516 cod. proc. pen.

    principio di correlazione tra accusa e sentenza e nozione di mutamento del fatto che determina violazione del diritto di difesa

  • art. 604 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 604, comma 1, c.p.p.

    norma che consente l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello e la trasmissione degli atti al P.M. per evitare l'insorgenza del giudicato

  • art. 477 e 519 cod. proc. pen.

    art. 477 e art. 519 c.p.p.

    richiamati come limiti dei poteri di cognizione del giudice d'appello quando il fatto risultante è diverso da quello dedotto in accusa

  • art. 2043 cod. civ.

    norma sulla responsabilità aquiliana richiamata nelle deduzioni civili; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni civili poiché fondate su fatto poi ritenuto diverso

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato in rapporto alle statuizioni civili nel processo penale e alla competenza a decidere su richieste risarcitorie connesse al fatto penale

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    art. 6, comma 3, lett. a) e b) CEDU

    principio del diritto di essere informati in modo dettagliato sull'accusa e di disporre del tempo e dei mezzi per preparare la difesa; fondamento della nozione di correlazione accusa-sentenza

Massime di principio

  • Se la sentenza penale decide su un fatto sostanzialmente diverso da quello contestato nell'imputazione viene violato il diritto di difesa e la sentenza deve essere annullata; il giudice d'appello, accertata la diversità, deve annullare e trasmettere gli atti al P.M. per evitare il passaggio in giudicato.
  • Va distinta la mera discrepanza descrittiva del fatto (tollerabile se il nucleo storico-giuridico è lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi) dalla mutazione del fatto in senso sostanziale (che pregiudica il contraddittorio).
  • Quando il primo giudice si basa su elementi o atti (es. contratto) che riguardano una situazione diversa da quella oggetto di querela, la decisione è vulnerabile per aliud pro alio e comporta annullamento anche delle statuizioni civili fondate sul medesimo errore.
  • La Corte di cassazione può supplire all'omessa dichiarazione di annullamento da parte dell'appello e disporre l'annullamento senza rinvio con trasmissione al P.M. quando ciò sia necessario per rimuovere effetti pregiudizievoli del giudicato.
  • In situazioni analoghe, prima di confermare statuizioni civili connesse a un fatto penalmente deciso, il giudice deve verificare la piena corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato; in caso contrario le pretese civili vanno riconsiderate dopo l'annullamento penale.

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