Cassazione Civile, Ordinanza n. 31161/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata INPS da un ingegnere libero professionista non iscritto alla Cassa di categoria, per l'anno 2008. La Corte d'appello aveva ritenuto il credito prescritto, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2009, cioè nella scadenza ordinaria del termine di pagamento collegato alla dichiarazione dei redditi. L'INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 5 giugno 2009, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2009. La Corte d'appello aveva inoltre escluso che la mancata indicazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una volontà di occultare il debito, in un contesto di incertezza normativa sui presupposti dell'iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, e che tale scadenza va individuata tenendo conto anche del differimento disposto dal D.P.C.M. 5 giugno 2009, che per i contributi relativi al 2008 ha spostato il termine al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS il 4 luglio 2014 non era tardiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il dies a quo del 6 luglio 2009 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti interessati.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
È richiamato come norma che coordina i termini di versamento con quelli fiscali.
D.P.C.M. 5 giugno 2009
art. 1, comma 1, lett. a)
Ha natura regolamentare e ha differito al 6 luglio 2009, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Norma processuale relativa alla comunicazione della proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio.
È il vizio denunciato nel ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche l'eventuale differimento normativamente previsto del termine di versamento: il dies a quo va individuato nel termine effettivamente vigente per il pagamento.
- Un atto dell'ente previdenziale volto alla riscossione è tempestivo se compiuto prima del compimento del termine prescrizionale calcolato tenendo conto dei differimenti regolamentari o normativi applicabili.
- I D.P.C.M. adottati in attuazione di una delega legislativa e con funzione attuativa o integrativa della legge possono avere natura regolamentare e incidere sui termini di adempimento rilevanti anche ai fini prescrizionali.
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