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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38889/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per avere presentato domanda di reddito di cittadinanza dichiarando falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni, mentre risultava il suo ingresso irregolare in Italia in data 20/12/2016 e, quindi, la mancata maturazione del requisito di residenza richiesto al momento della domanda del 25/01/2021. In cassazione ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza. Con il quarto motivo ha contestato, sotto il profilo motivazionale, la prova della falsità della dichiarazione e la sua riferibilità all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi desumibili dalla giurisprudenza eurounitaria e costituzionale, rilevando che la Corte costituzionale n. 31 del 2025 aveva ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza previsto per il reddito di cittadinanza, ma che l'imputato, al momento della domanda, non aveva comunque maturato neppure il requisito quinquennale, essendo entrato in Italia solo nel 2016. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla falsità della domanda telematica, richiamando l'orientamento secondo cui la falsa attestazione contenuta in un'istanza inviata all'INPS integra il reato anche se la sottoscrizione è irrituale, purché la domanda sia stata acquisita e abbia prodotto effetti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    La falsa attestazione o dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integra il reato anche se resa in una domanda telematica acquisita dall'INPS e produttiva di effetti; la fattispecie resta configurabile, dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, quando la dichiarazione concerne il requisito di residenza, oggi riferito a cinque anni.

  • art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    residente in Italia per almeno 10 anni

    La previsione del requisito decennale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; il requisito va letto come residenza in Italia per almeno 5 anni.

  • art. 3 Cost.

    Il termine di dieci anni è stato ritenuto irragionevole; quello di cinque anni è stato ritenuto non irragionevole e coerente con il radicamento sul territorio.

  • art. 16, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE

    È richiamato come parametro sovranazionale che individua il quinquennio quale periodo significativo di stabilità della presenza sul territorio.

  • art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    L'irritualità della sottoscrizione telematica non rende inesistente la domanda se questa è comunque acquisita e protocollata, potendo quindi produrre effetti giuridici.

  • art. 479 c.p.

    Il falso ideologico è configurabile anche in presenza di atto invalido; è escluso solo se l'atto è inesistente e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, con possibilità di incremento della somma nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di elevare la somma da versare alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di reddito di cittadinanza, la falsa dichiarazione sul requisito di residenza integra il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4 del 2019; la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito decennale non esclude la punibilità quando l'imputato non avrebbe comunque maturato neppure il requisito quinquennale vigente.
  • La riduzione del requisito di residenza da dieci a cinque anni, operata dalla giurisprudenza costituzionale, non comporta automaticamente il venir meno del reato per le domande già presentate, dovendosi verificare in concreto se il dichiarante fosse in possesso del requisito anche nella nuova formulazione.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni di merito già vagliate e disattese, se non accompagnate da specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La falsa attestazione contenuta in una domanda telematica è penalmente rilevante anche se la sottoscrizione è irregolare, quando l'istanza sia stata comunque acquisita dall'amministrazione e sia idonea a produrre effetti giuridici; il falso ideologico è escluso solo in caso di atto inesistente.
  • La censura sulla prova della falsità o sulla riferibilità della dichiarazione all'imputato non può essere accolta in cassazione quando la motivazione di merito sia razionale e la doglianza miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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