Cassazione Penale, Ordinanza n. 38843/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di trattenere la corrispondenza destinata a un destinatario indicato negli atti. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 15 Cost., all'art. 18-ter ord. pen. e all'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo inoltre che un'altra autorità giudiziaria aveva deciso diversamente in un caso ritenuto analogo. La doglianza sostanziale era diretta a contestare la legittimità del trattenimento della missiva e la motivazione adottata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nei limiti del controllo di legittimità. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, per limitare la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime differenziato o per trattenere una missiva ex art. 18-ter ord. pen., è sufficiente una motivazione basata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della lettera sia quello apparente. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato alcuni passaggi criptici e allusivi della missiva, ritenendoli suscettibili di diverse interpretazioni e potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica; tale apprezzamento è stato giudicato non illogico e dunque non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza, suscettibile di limitazioni nei casi previsti dalla legge.
art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma che consente il trattenimento della corrispondenza quando ricorrano elementi concreti tali da far dubitare ragionevolmente del contenuto effettivo della missiva e della sua innocuità.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 41-bis ord. pen.
Menionato nel richiamo giurisprudenziale come regime detentivo differenziato rispetto al quale opera la limitazione della corrispondenza.
Massime di principio
- In tema di trattenimento della corrispondenza del detenuto, la limitazione del diritto alla corrispondenza può essere legittimamente disposta quando emergano elementi concreti idonei a far dubitare ragionevolmente che il testo apparente della missiva corrisponda al suo reale contenuto.
- Il giudizio del magistrato o del tribunale di sorveglianza è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; non è consentita una nuova valutazione del significato del testo della corrispondenza se la motivazione di merito è non illogica.
- L'esistenza di una diversa decisione di altra autorità giudiziaria in caso ritenuto analogo non è di per sé sufficiente a infirmare la legittimità della decisione impugnata, se la motivazione resa nel caso concreto è congrua e non illogica.
- La nozione di contenuto 'criptico e allusivo' della corrispondenza può integrare un elemento concreto giustificativo del trattenimento quando il giudice di merito ne evidenzi la potenziale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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