Cassazione Penale, Ordinanza n. 38846/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 febbraio 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'unico motivo di ricorso deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse già maturato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, ricostruendo il calcolo della prescrizione tenendo conto della recidiva reiterata pluriaggravata contestata e delle conseguenti maggiorazioni sia del termine ordinario sia di quello massimo, con conclusione che il termine massimo non era ancora decorso alla data della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per il reato contestato, il termine prescrizionale ordinario fosse di 6 anni, elevato a 10 anni per effetto della recidiva reiterata pluriaggravata ex art. 99, comma 4, c.p.; a tale termine si applica poi l'ulteriore aumento di due terzi ex art. 161, comma 2, c.p. in presenza di atti interruttivi, con termine massimo pari a 16 anni e 8 mesi. Poiché la condotta di emissione della fattura risaliva al 5 febbraio 2010 e occorreva computare anche le sospensioni disposte in primo grado, la prescrizione massima sarebbe maturata solo il 5 ottobre 2026. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oggetto della condanna e dell'impugnazione.
art. 157, comma 2, c.p.
Il termine ordinario di prescrizione va determinato tenendo conto dell'aumento derivante dalla recidiva contestata.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata pluriaggravata, qualificata come circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, insieme all'art. 161 c.p., sul termine massimo.
art. 161, comma 2, c.p.
In presenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione massimo si ottiene aumentando ulteriormente il termine ordinario di due terzi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La recidiva reiterata pluriaggravata ex art. 99, comma 4, c.p. incide sul calcolo della prescrizione sia nel termine ordinario/minimo sia, in presenza di atti interruttivi, nel termine massimo.
- Quando il reato è punito con un termine prescrizionale base, l'aumento dovuto alla recidiva speciale va computato prima sulla durata ordinaria e poi, se vi sono atti interruttivi, sull'ulteriore termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p.
- La prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti va calcolata prendendo come momento consumativo la data di emissione della fattura.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se, alla data della decisione, il termine massimo di prescrizione, comprensivo degli aumenti per recidiva e delle sospensioni, non è ancora decorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti e con l'eventuale maggiorazione previsti dalla legge.
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