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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38845/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo l'erronea applicazione della legge n. 103 del 2017 in tema di sospensione del termine di prescrizione. La questione nasceva dal fatto che, tenendo conto dei giorni di sospensione indicati nella sentenza impugnata e non contestati dal ricorrente, il termine prescrizionale risultava già spirato l'11 marzo 2024, quindi prima del deposito della decisione di primo grado, avvenuto il 15 aprile 2024. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovesse comunque operare la sospensione del termine di prescrizione per la durata massima di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. La difesa degli imputati ha chiesto invece la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza del Procuratore generale perché la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, presuppone che al momento del deposito della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non sia già integralmente decorso. Nel caso concreto, invece, il termine massimo era già spirato prima del deposito della decisione del Tribunale, sicché non poteva operare la sospensione invocata. La Corte richiama a sostegno Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025. Nessuna statuizione di merito sulla responsabilità degli imputati risulta adottata nel provvedimento di legittimità, che si limita a definire l'impugnazione come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    la sospensione del termine di prescrizione per la durata massima di un anno e sei mesi opera solo se il dies a quo della sospensione, coincidente con il deposito della sentenza, sopravviene quando il termine prescrizionale non sia già interamente decorso.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il testo dell'art. 159 c.p. richiamato dalla Corte in tema di sospensione della prescrizione.

Massime di principio

  • La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, non può operare se, alla data del deposito della sentenza di primo grado, il termine prescrizionale sia già integralmente maturato.
  • Il dies a quo della sospensione della prescrizione coincide con il deposito della sentenza; pertanto la disciplina sospensiva presuppone necessariamente che quel momento intervenga prima della consumazione del termine prescrizionale.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su una lettura della disciplina della prescrizione incompatibile con il dato letterale e con l'orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite, il ricorso è suscettibile di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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