Cassazione Penale, Ordinanza n. 38844/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una imputata, nella qualità di direttore di un hotel, condannata dal Tribunale e poi parzialmente riformata in appello con il solo beneficio della non menzione, per avere appiccato il fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato in un'area adiacente alla struttura alberghiera. I rifiuti erano costituiti da legno, plastica, metalli, tessuti, calcinacci e parti di arredamento, e il fatto era stato commesso in data 4 marzo 2021 a Opi. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta dovesse essere ritenuta occasionale e di limitata offensività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo non illogico sulla consapevolezza dell'imputata circa la presenza dei rifiuti e sulla sua attivazione per lo smaltimento. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato in modo adeguato perché non ricorressero i presupposti della particolare tenuità del fatto, valorizzando la quantità ed eterogeneità dei rifiuti, la presenza di più roghi, la non occasionalità della condotta e il danno ambientale non trascurabile. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con applicazione dell'aumento oltre il massimo previsto richiamando l'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per l'appiccamento del fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato.
la causa di non punibilità non è applicabile quando la condotta, per quantità ed eterogeneità dei rifiuti, pluralità dei fuochi, non occasionalità e danno ambientale, non risulta di particolare tenuità.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli elementi già esaminati e motivatamente apprezzati dai giudici di merito.
- La deduzione di insussistenza dell'elemento soggettivo è inammissibile quando non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre tesi difensive già disattese senza individuare concreti travisamenti della prova.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi quali l'elevata quantità dei materiali, la loro eterogeneità, la presenza di condotte reiterate o non occasionali e l'apprezzabile offensività concreta della condotta, anche sotto il profilo del danno ambientale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono necessariamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata anche oltre il minimo e il massimo ordinari nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38841/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38842/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38843/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38845/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38846/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38847/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →