Cassazione Penale, Ordinanza n. 38841/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per due furti in abitazione pluriaggravati e poi con decisione confermata in appello, ha proposto personalmente ricorso per cassazione con un motivo unico. Deduceva il mancato esame delle doglianze difensive con cui si erano prospettati dubbi sulla ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, sulla sua responsabilità penale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che, dopo la novella dell'art. 613, comma 1, c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi, devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, ne è derivata l'inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a decorrere dal 03 agosto 2017 ... l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
Il ricorso per cassazione è soggetto a un requisito formale rigoroso: la sottoscrizione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'imputato rende l'atto inammissibile.
art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017
come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017
La modifica legislativa ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per l'ammissibilità del ricorso, applicabile dal 3 agosto 2017.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura
Quando l'inammissibilità è evidente per ragioni formali, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'imputato non soddisfa tale requisito.
- L'inosservanza del requisito soggettivo-formale della sottoscrizione del ricorso determina una causa immediata di inammissibilità, precludendo l'esame nel merito dei motivi dedotti.
- Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione emerge ictu oculi per difetto del requisito di legge, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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