Cassazione Penale, Ordinanza n. 38842/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di trattenere la corrispondenza destinata al detenuto. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 15 Cost., all'art. 18-ter ord. pen. e all'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che la decisione sarebbe stata illegittima e richiamando il fatto che altra autorità giudiziaria avrebbe deciso diversamente. In sede di merito era stato ritenuto che alcuni passaggi della missiva fossero criptici e allusivi, quindi suscettibili di diverse interpretazioni e potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento il principio secondo cui, nel regime detentivo differenziato e nelle ipotesi di trattenimento della corrispondenza ex art. 18-ter ord. pen., la decisione di non inoltro può essere motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva corrisponda alla sua lettura letterale. Nel caso concreto, la valutazione di merito sui passaggi criptici e allusivi della lettera è stata considerata non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
Richiamato come parametro della libertà e segretezza della corrispondenza, suscettibile di limitazioni nei casi previsti dalla legge.
art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma che consente, nei casi previsti, il trattenimento della corrispondenza del detenuto sulla base di motivi concreti di pericolosità o di esigenze di sicurezza.
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento.
Richiamato in relazione al particolare regime detentivo e alla connessa limitazione del diritto alla corrispondenza.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di trattenimento della corrispondenza del detenuto, la decisione può essere legittimamente fondata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto reale della missiva corrisponda al significato letterale del testo.
- La presenza di espressioni criptiche, allusive o suscettibili di più letture può giustificare il non inoltro della corrispondenza quando il giudice di merito ne desuma una potenziale attitudine a ledere l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La valutazione di merito sulla non inoltrabilità della corrispondenza, se sorretta da un ragionamento non illogico, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La mera circostanza che altra autorità giudiziaria abbia adottato una decisione diversa non è, di per sé, sufficiente a superare la motivazione congrua e non illogica del provvedimento impugnato.
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