Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10163/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava una illegittima detrazione d'imposta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito di una asserita frode carosello. Secondo l'Ufficio, la contribuente si era interposta fittiziamente tra due società, e la circostanza era ritenuta desumibile anche dalla mancanza di una sede operativa e di personale impiegato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non assolto dall'Amministrazione l'onere di provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza della contribuente della frode; la CTR aveva inoltre valorizzato il fatto che la merce fosse stata rivenduta al valore di mercato e che non vi fosse stato un vantaggio economico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nelle frodi carosello, l'onere probatorio dell'Amministrazione può essere assolto anche mediante presunzioni e che è sufficiente dimostrare l'assenza di struttura del soggetto interposto o altri elementi sintomatici della frode, mentre non rileva la mancanza di benefici economici della rivendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR ha errato nel pretendere dall'Amministrazione una prova piena della frode, senza valorizzare gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio, quali l'assenza di sede operativa e/o di personale e la sostanziale inattività del soggetto interposto. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presunta, del contribuente, mentre, una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza e dell'incolpevole affidamento. La Corte ha inoltre precisato che non era in discussione un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma una violazione della regola di riparto dell'onere della prova. In dispositivo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, Milano, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme agli artt. 19 e 21 del d.P.R. IVA come base normativa della detrazione IVA contestata e del relativo controllo in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Indicato come norma sulla detrazione IVA, il cui esercizio può essere negato se l'Amministrazione prova la partecipazione del contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti o a una frode.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fatturazione IVA contestata per operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per censurare il cattivo governo del riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi anche presuntivi della frode, e il contribuente deve poi provare la propria buona fede e diligenza.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte qualifica la doglianza come violazione di legge, perché attiene alla struttura del riparto dell'onere probatorio, non a un mero vizio motivazionale.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Escluso che la censura riguardasse omesso esame di fatti storici o elementi istruttori; la questione è stata ricondotta alla violazione della regola di giudizio sull'onere della prova.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione non può essere negato senza che l'Ufficio dimostri, anche presuntivamente, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario secondo l'ordinaria diligenza.
  • Nelle frodi carosello e, più in generale, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell'Ufficio può essere fornita anche mediante elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, quali l'assenza di struttura organizzativa, di personale o di sede operativa del soggetto interposto.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e di aver fatto affidamento incolpevole sulla regolarità del rapporto.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la circostanza che la merce sia stata effettivamente consegnata e rivenduta non sono, da sole, elementi idonei a escludere la partecipazione a una frode mediante operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La violazione della regola sul riparto dell'onere della prova integra un vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., e non un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.