Cassazione Penale, Ordinanza n. 29061/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La vicenda concreta riguarda il rinvenimento di sostanza stupefacente all'interno di un esercizio commerciale da lui gestito, in parte in luoghi non accessibili al pubblico. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sia sulla affermazione di responsabilità, contestando la riconducibilità della sostanza sequestrata alla sua sfera di disponibilità, sia sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i parametri dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando non solo il dato ponderale, ma anche il numero delle dosi ricavabili, l'altissimo principio attivo e le modalità della condotta, indicative di una stabile attività di spaccio e incompatibili con la lieve entità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la sostanza era stata rinvenuta in aree dell'esercizio nella disponibilità dell'imputato e non aperte al pubblico, e che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente, essendo la pena stata determinata nel minimo edittale poi ridotto per il rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per l'ipotesi di lieve entità occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, sia relativi all'azione sia relativi all'oggetto materiale del reato; il solo dato ponderale non è decisivo, dovendo considerarsi anche il principio attivo, il numero delle dosi ricavabili e le modalità concrete della condotta.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, dei criteri di commisurazione e della congruità della pena, salvo che essa sia sensibilmente superiore alla media edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare globalmente mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza, senza arrestarsi al solo peso lordo.
- Il grado di offensività della detenzione finalizzata allo spaccio può essere desunto in concreto dal principio attivo e dal numero delle dosi potenzialmente ricavabili e immesse sul mercato.
- La lieve entità è esclusa quando i dati concreti rivelano una disponibilità di droga tale da consentire decine o centinaia di dosi e una condotta inserita in un'attività di spaccio non occasionale.
- In tema di responsabilità per detenzione di stupefacenti, il rinvenimento della sostanza in locali o aree nella disponibilità dell'imputato e non accessibili al pubblico costituisce elemento idoneo a sorreggere l'attribuzione della sostanza al medesimo.
- La motivazione sulla commisurazione della pena può essere sintetica quando la sanzione è contenuta nel minimo edittale o comunque non si discosta in modo significativo dalla cornice legale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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