Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato pronunciata dal Tribunale. Dalla motivazione emerge che il ricorso riguardava la ritenuta insussistenza del reato contestato. Il primo motivo denunciava violazione di legge e apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a base dell'assoluzione, ma la Corte rileva che esso si limitava a riproporre censure già dedotte in appello e disattese. Il secondo motivo denunciava violazione di legge sostenendo che fossero integrati gli elementi costitutivi del reato, ma la censura era ritenuta generica e meramente fattuale, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio in contrasto con la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non specifico e solo apparente, poiché consistito nella pedissequa reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo fosse generico e inammissibilmente diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, operazione riservata al giudice di merito. La sentenza di assoluzione dell'imputato, già confermata in appello, resta dunque ferma.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama, in sostanza, i limiti del sindacato di legittimità: non sono deducibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze di merito o in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 192 c.p.p.
La motivazione richiama il principio secondo cui la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle risultanze processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare, senza reale critica argomentata, questioni già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, poiché la rilettura degli elementi di fatto è preclusa alla Corte di cassazione.
- Un motivo che contesti la motivazione sulla base di affermazioni generiche o non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile perché non assolve la funzione tipica dell'impugnazione.
- La censura sulla mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato, quando richieda una nuova valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in cassazione se non si confronta specificamente con la motivazione assolutoria.
Come è indicizzato
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