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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La memoria depositata tardivamente non è stata considerata perché oltre il termine di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado ma confermato l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando travisamento della prova e erronea valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. La Corte rileva che le doglianze si risolvono nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e disattese con motivazione logica, nonché in un dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio, profili non deducibili in sede di legittimità nei limiti indicati dalla sentenza. È stata inoltre depositata una memoria oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., non esaminabile.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La memoria depositata oltre il termine previsto non può essere presa in considerazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a reiterare censure già prospettate in appello e già disattese con motivazione logica e coerente dal giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore sul dato probatorio sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento decisorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato.
  • Nel giudizio di cassazione resta fermo, in presenza di doppia conforme, il limite del devolutum e non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
  • La mera prospettazione di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità quando la sentenza impugnata presenti motivazione esente da manifesta illogicità o contraddizioni rilevanti.
  • La tardività della memoria difensiva comporta la sua irricevibilità ai fini della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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