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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani. I ricorsi investivano solo il trattamento sanzionatorio: con un primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, con conseguente doglianza di eccessività della pena; con un secondo motivo si contestava la motivazione relativa all’aumento di pena applicato per la continuazione tra reati, ritenendo insufficiente la giustificazione degli aumenti per i singoli reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era congrua. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, poiché in tema di reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, ma nel caso concreto tale onere risultava comunque assolto in modo implicito e sufficiente. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio legale cui il giudice di merito deve conformare la graduazione della pena.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in tema di reato continuato, per indicare il rispetto dei limiti legali nella determinazione della pena complessiva.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la misura degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo in presenza di manifesta illogicità o totale mancanza di motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è di per sé sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia richiamato elementi rilevanti e abbia assolto in modo congruo l’onere motivazionale.
  • In tema di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l’aumento per i reati satellite in modo distinto; l’entità dell’onere motivazionale è commisurata alla misura degli aumenti applicati.
  • La motivazione sugli aumenti di pena per continuazione può ritenersi sufficiente anche in forma implicita, purché consenta di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 c.p., senza trasformare surrettiziamente il cumulo giuridico in cumulo materiale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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