Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato. Nel ricorso si contestavano, in sintesi, la mancata derubricazione del fatto in tentativo, la sussistenza delle aggravanti, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, oltre alla questione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo aspecifico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente si limitava a enunciare la propria tesi senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito, che avevano già spiegato sia perché la condotta integrasse sottrazione e impossessamento consumati, sia perché ricorressero le aggravanti della cosa esposta per necessità alla pubblica fede e della minorata difesa, sia perché non fosse applicabile l'art. 131-bis c.p. in ragione delle modalità esecutive e del quantitativo sottratto, sia perché la pena fosse già stata determinata al di sotto della media edittale e le attenuanti generiche risultassero già concesse in primo grado.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mera enunciazione della tesi difensiva senza confronto con la motivazione determina inammissibilità.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità esecutive connotate da spregiudicatezza e capacità criminale e di un bene di non esiguo valore o quantità sottratta.
Le attenuanti generiche non possono essere riproposte come doglianza se già concesse in primo grado; inoltre il motivo deve confrontarsi con la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a ribadire una diversa lettura dei fatti o del diritto.
- La specificità del ricorso richiede che la censura indichi in modo chiaro il punto della decisione contestato e spieghi perché la motivazione sarebbe erronea o insufficiente.
- La doglianza sulla mancata derubricazione del furto in tentativo è inammissibile se non si confuta la ricostruzione del merito circa l'avvenuta sottrazione e il successivo impossessamento della cosa.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche solo sulla base delle modalità esecutive della condotta e dell'entità del bene sottratto, quando tali elementi rivelino una significativa offensività concreta.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si misurano con la motivazione del giudice di merito e, soprattutto, se ignorano dati decisivi come la già avvenuta concessione delle attenuanti generiche o la determinazione della pena al di sotto della media edittale.
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