Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, mantenendo l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia e, all'esito della riqualificazione, per la fattispecie di minaccia lieve. Il ricorso articolava cinque censure: 1) violazione delle norme processuali in relazione all'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, per asserito tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità penale, prospettando una rivalutazione del fatto e delle fonti probatorie; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussunzione del fatto nel reato di minaccia lieve; 4) violazione di legge per mancata dichiarazione di incompetenza della Corte di appello dopo la riqualificazione del fatto in minaccia lieve, reato attribuito alla competenza del giudice di pace; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente nullità e, nel caso concreto, la Corte di appello non aveva utilizzato quelle conclusioni ai fini della decisione, con conseguente assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ridotto a un dissenso sulla ricostruzione fattuale e sulla valutazione delle risultanze processuali. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile, richiamandosi la giurisprudenza sulle questioni di competenza nei reati attribuiti al giudice di pace e sul principio di perpetuatio iurisdictionis. Il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego della non punibilità ex art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità della condotta e la significatività del danno o del pericolo derivante dalle reiterate minacce. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
richiamato quale disposizione di riferimento della contestazione originaria, senza specifica elaborazione interpretativa autonoma nel provvedimento
richiamato quale norma incriminatrice oggetto della condanna e della successiva riqualificazione nel fatto di minaccia lieve
art. 23-bis l. 18 dicembre 2020, n. 176
il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una nullità; occorre allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso è aspecifico anche quando non si confronta criticamente con la motivazione impugnata e si limita a prospettare un dissenso fattuale
la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando modalità della condotta e significatività del danno o del pericolo, specie in presenza di reiterate minacce
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il tardivo deposito delle conclusioni del pubblico ministero in sede di legittimità non determina automaticamente una nullità processuale: la parte che lo deduce deve indicare un concreto pregiudizio difensivo, e la censura cade se la decisione non ha fatto uso di quelle conclusioni.
- In cassazione non sono ammissibili motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale.
- La riqualificazione del fatto in un reato attribuito alla competenza del giudice di pace non comporta automaticamente l'incompetenza del giudice procedente, dovendosi applicare i principi sulla perpetuatio iurisdictionis.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza modalità della condotta e gravità concreta del danno o del pericolo, specie in presenza di condotte reiterate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende e, se costituita, alla rifusione delle spese della parte civile.
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