Sentenza del 17/12/2019 n. 33313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della C.T.R. del Lazio del 22 dicembre 2014, che aveva nuovamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Sosteneva che la precedente sentenza della stessa C.T.R., del 21 maggio 2008, aveva già definitivamente riconosciuto la giurisdizione tributaria e aveva rimesso la causa alla C.T.P. La questione, non essendo stata impugnata per cassazione, era quindi coperta da giudicato interno e non poteva essere riesaminata nel prosieguo del processo. In subordine, il contribuente contestava anche l'individuazione della giurisdizione amministrativa e lamentava l'omesso esame del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la precedente decisione della C.T.R. sulla giurisdizione fosse ormai coperta da giudicato interno. Poiché la sentenza che aveva riconosciuto la giurisdizione tributaria e rimesso la causa alla C.T.P. non era stata impugnata, la questione non poteva più essere sollevata né dalle parti né d'ufficio. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché esaminasse il merito della controversia, compresa la questione del rimborso dell'oblazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La C.T.R. di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rileva in tema di giudicato formale: una decisione non più impugnabile acquista stabilità processuale e non può essere rimessa in discussione nel successivo svolgimento del giudizio.
La decisione passata in giudicato fa stato tra le parti, impedendo di riesaminare la questione già definitivamente accertata, inclusa, nel caso concreto, la giurisdizione.
La sentenza d'appello che riforma la decisione del primo giudice dichiarando la giurisdizione e rimettendo la causa al primo giudice deve essere impugnata direttamente per cassazione. In mancanza di impugnazione, la statuizione sulla giurisdizione diviene definitiva.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, quando la C.T.R. rimette la causa alla C.T.P., il processo prosegue davanti al primo giudice senza soluzione di continuità; pertanto, la precedente decisione sulla giurisdizione resta vincolante.
Artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplinano l'ambito della giurisdizione tributaria, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione perché la giurisdizione era già stata definitivamente accertata con giudicato interno.
È richiamato in relazione alla determinazione della giurisdizione secondo la situazione processuale esistente al momento della proposizione della domanda, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Art. 35 della legge n. 47/1985
Previsione invocata dalla C.T.R. per sostenere la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative al condono edilizio; tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché superata dal giudicato interno sulla giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello riforma la decisione del primo giudice sulla giurisdizione e rimette la causa davanti a quest'ultimo, la decisione deve essere impugnata tempestivamente per cassazione; in caso contrario, la statuizione sulla giurisdizione diventa definitiva.
- La riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado non apre un nuovo processo, ma costituisce la prosecuzione del medesimo giudizio. Pertanto, le questioni già definitivamente decise non possono essere nuovamente sollevate.
- Il giudicato interno sulla giurisdizione vincola sia le parti sia il giudice: la questione non può essere riesaminata neppure d'ufficio nelle fasi successive.
- Se una sentenza successiva dichiara nuovamente il difetto di giurisdizione in contrasto con una precedente decisione non impugnata, tale sentenza può essere cassata per violazione del giudicato.
- Una volta stabilita definitivamente la giurisdizione, il giudice del rinvio deve concentrarsi sul merito della controversia, come l'esistenza del diritto al rimborso, i termini di decadenza o prescrizione e l'eventuale tardività della domanda.
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