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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25753/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino marocchino ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto dell'Aquila; l’opposizione è stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. e), del d.lgs. 286/1998, dell’art. 30 del medesimo decreto e dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che il giudizio di pericolosità posto a base dell’espulsione fosse fondato solo su una presunzione derivante da una condanna per reati in materia di stupefacenti, senza un accertamento concreto e senza considerare ragioni familiari e di integrazione sociale connesse alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che né dal decreto impugnato né dal ricorso emergeva il titolo concreto dell’espulsione; che le censure non consentivano di comprendere adeguatamente il thema decidendum; che il richiamo all’art. 13, comma 2, lett. e), d.lgs. 286/1998 era inconferente perché la lettera e) non esiste; che il richiamo all’art. 30 d.lgs. 286/1998 era irrilevante in sede di opposizione all’espulsione, poiché le questioni sul permesso di soggiorno attengono al distinto giudizio amministrativo; e che la doglianza sull’art. 1 d.lgs. 159/2011 era aspecifica e non si confrontava con la motivazione del giudice di pace, che aveva valorizzato anche precedenti di polizia oltre alla condanna penale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente e anche formalmente errato, poiché nella disposizione non esiste una lettera e); la censura non individuava correttamente la base normativa dell’espulsione.

  • art. 30 d.lgs. 286/1998

    La Corte ha ritenuto la norma inconferente rispetto alla controversia sull’espulsione, perché disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari; le questioni sul rilascio del permesso non rilevano nel giudizio di opposizione al decreto espulsivo.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Il motivo è stato giudicato generico e aspecifico, non confrontandosi con la pluralità di fattispecie previste dalla norma e con la motivazione di merito che aveva valorizzato anche i precedenti di polizia.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    È richiamato come reato per il quale il ricorrente risultava condannato; la Corte lo considera circostanza non incompatibile con quanto osservato dal giudice di pace.

  • Cass. S.U. 22217/2006

    È richiamata per affermare che la legittimità o illegittimità del mancato rilascio del permesso di soggiorno è questione devoluta al giudice amministrativo e non al giudizio di opposizione all’espulsione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione in materia di espulsione dello straniero, il motivo deve indicare con precisione il titolo dell’espulsione e confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, la censura è inammissibile per genericità.
  • Le questioni relative al rilascio o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno non possono essere decise nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, essendo riservate al distinto giudizio amministrativo.
  • Il richiamo a norme inesatte, inconferenti o solo enunciate in modo astratto non è idoneo a fondare un motivo di ricorso, soprattutto quando la decisione impugnata si regge su più autonome ragioni non specificamente confutate.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità, il ricorrente deve misurarsi con tutte le circostanze valorizzate dal giudice di merito; ignorare anche solo una delle rationes decidendi rende la censura inidonea a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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