Cassazione Civile, Ordinanza n. 25295/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Due persone fisiche, indicate come soci di una società in accomandita semplice, avevano impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2006, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la natura intracomunitaria di alcune operazioni e, quindi, il regime di non imponibilità IVA, applicando anche sanzioni. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso e la CTR, in appello, aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio valorizzando un diverso giudicato di merito che avrebbe accertato l'effettiva movimentazione fisica della merce. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 41 d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provata la deroga al regime impositivo sulla base della sola movimentazione fisica delle merci, mentre spettava al contribuente provare i presupposti della non imponibilità, incluso il pagamento della merce.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che, trattandosi di accertamento ai fini IVA, i soci della società di persone non erano legittimati a impugnare l'atto impositivo, perché estranei alla posizione fiscale IVA della società. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sull'originario ricorso, ha dichiarato il difetto di legittimazione dei ricorrenti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il rilievo officioso della questione, estranea ai motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
viene richiamato come norma processuale che consente la denuncia in cassazione della violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
è evocato dalla ricorrente come disciplina del regime di non imponibilità delle operazioni intracomunitarie; la Corte non entra nel merito del motivo per la declaratoria preliminare di difetto di legittimazione.
è richiamato per l'onere della prova gravante su chi invoca la deroga al regime impositivo; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito, perché assorbe la questione la mancanza di legittimazione dei soci.
è menzionato in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società quale originaria parte legittimata nel giudizio di appello.
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
la Corte richiama il precedente di legittimità per ribadire che, in materia IVA, la posizione fiscale è propria della società e non si trasferisce ai soci.
Massime di principio
- In materia di accertamenti IVA riguardanti una società di persone, i soci non sono, di regola, legittimati a impugnare l'avviso di accertamento relativo all'imposta dovuta dalla società, perché la posizione IVA è propria dell'ente/soggetto passivo e non si trasmette ai soci.
- La mancanza di legittimazione attiva delle parti che hanno proposto l'impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità e conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito viene assunta nei confronti di soggetti privi di legittimazione rispetto al rapporto tributario dedotto, la Corte può definire il giudizio pronunciando direttamente il difetto di legittimazione, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Ai fini della non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie, la questione dell'onere probatorio grava su chi invoca il regime agevolato; tuttavia tale profilo resta assorbito se il giudizio è instaurato da soggetti estranei alla posizione fiscale controversa.
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