Sentenza del 15/04/2016 n. 7502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Marche che aveva riconosciuto a F.C. il rimborso dell'IRAP, ritenendo insussistente un'autonoma organizzazione poiché l'attività era svolta personalmente, senza dipendenti e con beni strumentali strettamente necessari. Il primo motivo denunciava l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, derivante dall'adesione della contribuente al condono fiscale. Il secondo motivo contestava l'errata applicazione della Legge n. 289/2002, art. 9, sostenendo che l'adesione al condono precludesse qualsiasi richiesta di rimborso per le annualità definite. Il terzo motivo, relativo all'errata applicazione dell'art. 2033 c.c. e alla ripartizione dell'onere della prova sull'autonoma organizzazione, è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità decidendo il merito della controversia. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la presentazione dell'istanza di condono fiscale crea un nuovo titolo giuridico e impedisce al contribuente di chiedere il rimborso delle somme relative alle annualità definite, anche quando sostenga l'inesistenza del presupposto impositivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente. F.C. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La mancata pronuncia espressa su una domanda o eccezione non integra necessariamente omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa non esaminata, configurando così un rigetto implicito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; nel caso concreto è stata utilizzata per censurare l'errata interpretazione degli effetti dell'adesione al condono fiscale.
L'adesione al condono fiscale, per le annualità definite, impedisce al contribuente di chiedere successivamente il rimborso delle imposte versate, anche invocando l'inesistenza del presupposto impositivo. Il condono è considerato una modalità transattiva di definizione della controversia, con formazione di un nuovo titolo giuridico.
La questione sull'indebito oggettivo e sull'onere della prova è rimasta assorbita, poiché la preclusione derivante dal condono ha reso irrilevante accertare se l'IRAP fosse o meno effettivamente dovuta.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale, per le annualità interessate, normalmente preclude successive domande di rimborso, anche se il contribuente sostiene che mancasse il presupposto dell'imposta.
- Il condono produce una definizione agevolata e sostanzialmente transattiva della posizione fiscale: la scelta di aderirvi limita la possibilità di rimettere in discussione in seguito le somme versate.
- Una decisione giudiziale di merito può implicare il rigetto di un'eccezione preliminare senza che il giudice debba necessariamente formularlo in modo espresso, se le due statuizioni sono logicamente incompatibili.
- Quando esiste una preclusione giuridica autonoma, come quella derivante dal condono, non è necessario esaminare ulteriori questioni sostanziali, quali l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP o la ripartizione dell'onere della prova.
- In casi analoghi occorre verificare preliminarmente se l'annualità sia stata definita mediante condono o altro istituto agevolativo, poiché tale circostanza può rendere irrilevante il merito della pretesa di rimborso.
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