Cassazione Civile, Ordinanza n. 01241/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, nel quale un decreto monocratico aveva riconosciuto l'indennizzo alla parte privata. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione, poi rigettata con decreto collegiale della Corte d'appello di Perugia. In cassazione il Ministero ha dedotto violazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001, sostenendo che il decreto monocratico, pubblicato il 05.05.2015, avrebbe dovuto essere considerato inefficace perché notificato soltanto il 05.01.2021, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dal deposito previsto dalla norma novellata nel 2012. Il ricorso censurava quindi l'erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina introdotta dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, al procedimento in esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la novella dell'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001 era pienamente applicabile al procedimento, essendo il ricorso per equa riparazione iscritto nel 2015, quando la disciplina era già vigente. Poiché il decreto era stato notificato solo nel 2021, ha dichiarato che esso aveva perso efficacia e che la domanda indennitaria non poteva più essere riproposta. Di conseguenza ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, dichiarando improponibile la domanda di equa riparazione. Ha inoltre condannato la parte privata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
decreto inefficace se non notificato entro trenta giorni dal deposito in cancelleria; domanda non più riproponibile
La disciplina si applica ai procedimenti soggetti alla novella del 2012; la tardiva notifica del decreto di equa riparazione ne determina l'inefficacia e rende improponibile la domanda indennitaria.
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
Il decreto monocratico emesso nel procedimento di equa riparazione è soggetto alla regola di efficacia richiamata dall'art. 5, comma 2.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio della decisione impugnata.
Ha introdotto la modifica della disciplina dell'equa riparazione rilevante nel caso di specie.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, con entrata in vigore anticipata della disciplina innovativa.
art. 55, comma 2, D.L. n. 83/2012
Le disposizioni innovative della L. n. 89/2001 si applicano dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
artt. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale con proposta di manifesta fondatezza.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la notifica del decreto oltre il termine di trenta giorni dal deposito ne determina l'inefficacia.
- Quando la domanda di equa riparazione è soggetta alla disciplina novellata del 2012, la tardiva notifica del decreto comporta non solo inefficacia del provvedimento, ma anche improponibilità della domanda indennitaria, non essendo ammessa la riproposizione.
- Ai fini dell'applicazione della novella, rileva il momento in cui il procedimento di equa riparazione è stato instaurato, se successivo all'entrata in vigore della disciplina modificata.
- La regola di improponibilità per tardiva notifica del decreto di equa riparazione è diversa dal sistema del procedimento monitorio codicistico, nel quale l'inefficacia del decreto non comporta necessariamente il divieto di riproporre la domanda.
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