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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18885/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero effettuato dalla società nei confronti di alcuni dipendenti, tramite conguaglio in busta paga, di asserite somme corrisposte in eccedenza a titolo di retribuzione feriale. Secondo la società, durante il periodo di vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016, le ferie maturavano in misura proporzionata all’orario ridotto di lavoro e, nei periodi di solidarietà di tipo A, l’INPS interveniva con integrazione salariale; cessata poi l’integrazione, i lavoratori avrebbero fruito di ferie maturate in quel periodo e retribuite oltre il dovuto, sicché la società sosteneva di avere titolo a ripetere l’indebito. I lavoratori avevano invece agito in accertamento negativo contestando la debenza del recupero. La Corte d’appello ha confermato il primo giudice ritenendo che, in tema di ripetizione di indebito, l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa gravasse sulla società e che questa non avesse dimostrato, anche per mancata produzione delle buste paga rilevanti, l’effettiva corresponsione di importi maggiori del dovuto; ha inoltre escluso un interesse meritevole alla restituzione, valorizzando la tutela costituzionale del diritto alle ferie e la scelta organizzativa unilaterale del datore. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturate dovevano essere riproporzionate e che la Corte di merito aveva ignorato la distinzione tra solidarietà di tipo A e di tipo B; (2) omesso esame di documenti e carenza di motivazione, assumendo che la prova dell’indebito fosse già desumibile dai dati prodotti; (3) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale, deducendo che gli accordi collettivi prevedevano espressamente la proporzione ferie/orario lavorato; (4) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata provata la volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la solidarietà e che fosse pacifico il numero di giornate lavorate; (5) violazione delle norme sulle spese processuali, chiedendone la compensazione per novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il secondo motivo fosse inammissibile per difetto di specificità e per la presenza di una "doppia conforme", oltre che perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’assenza di prova dell’indebito pagamento. Ha poi ritenuto inammissibili anche gli altri motivi: quelli di violazione di legge sui contratti di solidarietà non coglievano la reale ratio della decisione, che non era la negazione in astratto del riproporzionamento, ma la mancata dimostrazione concreta dell’aver corrisposto ai lavoratori somme non dovute; il motivo sulla volontà di fruire delle ferie era irrilevante perché investiva un obiter dictum e comunque non scalfiva il difetto di prova dell’indebito; il motivo sulle spese era inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o di liquidazione vincolata. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione richiede specificità e, quando si deducono vizi su documenti o atti processuali, occorre trascrivere o indicare con precisione le parti rilevanti e la loro produzione; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" è precluso il controllo sul vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile senza rispettare i limiti applicabili in caso di doppia conforme e senza indicare specificamente le ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; non può essere invocata se i fatti costitutivi non sono stati specificamente riportati e dimostrati.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'azione di ripetizione di indebito grava sull'attore l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, cioè l'assenza di causa del pagamento.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro ha il potere di fissare e modificare il periodo di godimento delle ferie in base alle esigenze aziendali; al lavoratore spetta la facoltà di indicare il periodo di fruizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regola processuale applicabile.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa nei limiti consentiti al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per la sola complessità o novità della questione.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese; la Corte nega che la mera novità o complessità della causa consenta di sindacare in cassazione la scelta del giudice di merito sulle spese.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 863/1984

    Richiamata dalla ricorrente quale base della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del riproporzionamento del trattamento retributivo.

  • legge n. 236/1993

    Richiamata dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della disciplina dei contratti di solidarietà e dei relativi effetti retributivi.

Massime di principio

  • In un'azione di ripetizione di indebito, l'attore deve provare in modo rigoroso il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, cioè che il pagamento sia privo di causa o eccedente il dovuto; la mera allegazione di criteri astratti di calcolo non basta se non è dimostrato il quantum indebitamente corrisposto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso per difetto di prova dell'indebito, sono irrilevanti censure che attaccano solo la disciplina astratta del rapporto senza incidere su quel punto decisivo.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti in quanto tali; se il fatto costitutivo non è stato specificamente allegato e riportato, non può dirsi acquisito per mancata contestazione.
  • La regolazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per la sola complessità o novità della controversia, salvo violazione del criterio di soccombenza o liquidazione contra legem.
  • Nel rapporto di lavoro, il datore di lavoro conserva il potere organizzativo di determinare il periodo di godimento delle ferie; tuttavia, tale potere non può essere utilizzato per trasformare in indebito un pagamento retributivo se la pretesa restitutoria non sia dimostrata in concreto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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