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Parere

Parere n. 868/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno, l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento n. 0059957 dell'8 aprile 2022 concernente diniego istanza di emersione da lavoro irregolare.

Giustizia amministrativa202400768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. 0059957 dell'8 aprile 2022, recante il diniego dell'istanza di emersione da lavoro irregolare.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego dell'istanza di emersione presentata dalla datrice di lavoro in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, contestando in particolare la validità della comunicazione del provvedimento, effettuata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di emersione, anziché al domicilio successivamente indicato presso il proprio difensore. Il Ministero dell'interno ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 23 maggio 2024, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del diniego, avvenuta l'8 aprile 2022.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile. La comunicazione del diniego all'indirizzo PEC indicato nella domanda di emersione è stata considerata rituale, poiché quello era l'unico recapito indicato per la datrice di lavoro e per il lavoratore. La successiva indicazione di un domicilio presso il difensore non ha inciso sulla correttezza delle comunicazioni già effettuate dallo Sportello Unico, che aveva inviato allo stesso indirizzo la richiesta di integrazione documentale, il preavviso di rigetto e il provvedimento finale. Inoltre, il difensore aveva ricevuto una risposta alla richiesta di informazioni sullo stato della pratica, circostanza ulteriore indicativa della piena conoscenza della procedura. Poiché il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2024, ben oltre i 120 giorni decorrenti dall'8 aprile 2022, il Collegio non ha esaminato i motivi di merito.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, decorrente dalla comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

Validità della comunicazione all'indirizzo PEC indicato nella domanda

La comunicazione del diniego effettuata l'8 aprile 2022 all'indirizzo PEC indicato nella domanda di emersione è stata ritenuta rituale. La successiva elezione di domicilio presso un difensore non ha inficiato le comunicazioni precedentemente effettuate dallo Sportello Unico.

Piena conoscenza del provvedimento e della procedura

La ritualità della comunicazione è stata confermata anche dalla circostanza che il difensore del ricorrente aveva chiesto informazioni sullo stato della pratica e aveva ricevuto riscontro il 25 febbraio 2022.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato applicato per il preavviso di rigetto dell'istanza, comunicato all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

    Il termine di 120 giorni decorre dalla comunicazione rituale del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso. Nel caso concreto, il termine decorreva dall'8 aprile 2022, data della comunicazione del diniego all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione o comunicazione rituale dell'atto impugnato oppure, quando anteriore o comunque accertata, dalla piena conoscenza dell'atto.
  • Quando l'amministrazione comunica gli atti di una procedura all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, la successiva elezione di domicilio presso un difensore non rende irregolari le comunicazioni già effettuate secondo il recapito risultante dalla domanda, salvo che sia intervenuta una tempestiva e formalmente rilevante modifica delle modalità di comunicazione.
  • La reiterazione delle comunicazioni procedimentali al medesimo indirizzo indicato nell'istanza, unitamente ai riscontri forniti alle richieste del difensore sullo stato della pratica, può confermare la ritualità della comunicazione e la piena conoscenza della procedura e del provvedimento finale.
  • L'accertata tardività del ricorso straordinario costituisce ragione preclusiva dell'esame dei motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.

Diniego dell'emersione da lavoro irregolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell'interno e la Prefettura competente, per l'annullamento del diniego dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.

Svolgimento della procedura amministrativa

L'istanza era stata presentata il 6 luglio 2020. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva inviato il 15 ottobre 2021, all'indirizzo PEC indicato nella domanda, una richiesta di integrazione documentale, rimasta senza riscontro.

Il 27 gennaio 2022 era stato comunicato, allo stesso indirizzo, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il 24 febbraio 2022 il difensore del lavoratore aveva chiesto informazioni sullo stato dell'istanza; lo Sportello Unico aveva risposto il giorno successivo, rinnovando l'invito a trasmettere la documentazione mancante.

In assenza di riscontro, l'8 aprile 2022 era stato adottato e comunicato il provvedimento di rigetto dell'istanza, nuovamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda, che costituiva l'unico recapito comune della datrice di lavoro e del lavoratore.

Motivi del ricorso e posizione dell'amministrazione

Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare, aveva contestato la validità della comunicazione del diniego, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio eletto successivamente presso il proprio difensore.

Il Ministero dell'interno aveva eccepito la tardività del ricorso, notificato il 23 maggio 2024, e ne aveva comunque contestato la fondatezza nel merito.

Valutazione sulla comunicazione del provvedimento

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale la comunicazione dell'8 aprile 2022. Lo Sportello Unico aveva utilizzato il recapito risultante dalla domanda di emersione per tutte le principali comunicazioni della procedura: richiesta di integrazione, preavviso di rigetto e provvedimento finale.

La successiva indicazione di un domicilio presso il difensore non è stata considerata idonea a invalidare le comunicazioni effettuate all'indirizzo PEC originariamente indicato. Ha inoltre assunto rilievo il fatto che il difensore avesse interloquito con l'amministrazione sullo stato della pratica e avesse ricevuto risposta il 25 febbraio 2022.

Tardività del ricorso straordinario

L'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato oppure dalla piena conoscenza dello stesso.

Poiché il diniego era stato comunicato l'8 aprile 2022 e il ricorso era stato notificato soltanto il 23 maggio 2024, il termine di 120 giorni risultava ampiamente decorso. L'accertata tardività ha impedito l'esame dei motivi di merito.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività. Il ricorrente è risultato soccombente e il provvedimento di diniego dell'emersione è rimasto efficace.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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