Parere n. 867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Fondazione Versiliana contro l’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., Invitalia, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della cultura e Esibirsi Societa' Cooperativa per l’annullamento del provvedimento emesso da Invitalia s.p.a. il 3 maggio 2023 - prot. n. 128096.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di Invitalia del 3 maggio 2023, prot. n. 128096, recante la decadenza della Fondazione dalla domanda di partecipazione a un avviso pubblico
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La Fondazione ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata decaduta dalla domanda di partecipazione all'avviso pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico di cui al decreto n. 385 del 19 ottobre 2022, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, il requisito dimensionale posto dall'avviso riguardava esclusivamente le imprese e non gli enti del settore non profit, privi di finalità lucrative e della medesima capacità economica di autofinanziamento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso straordinario, in ragione della sottrazione della controversia al relativo procedimento, e, in subordine, l'infondatezza nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare il motivo di merito. Ha applicato l'indirizzo secondo cui qualsiasi procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo in parte o indirettamente, con risorse del PNRR è soggetta al rito speciale accelerato previsto dall'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, convertito dalla legge n. 108/2022. Poiché tale rito speciale è incompatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la controversia è sottratta a tale rimedio. La Sezione ha precisato che l'ambito applicativo della disposizione non è limitato alle opere pubbliche né alle sole procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione, ma comprende ogni procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati con risorse PNRR, anche indirettamente.
Osservazioni
Inammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso è inammissibile perché la procedura amministrativa oggetto della controversia riguarda risorse PNRR ed è pertanto soggetta al rito speciale accelerato previsto dall'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, convertito dalla legge n. 108/2022, incompatibile con il procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Motivo di merito
La censura relativa all'interpretazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico, alla disparità di trattamento e all'ingiustizia manifesta non è stata esaminata, in quanto l'inammissibilità preclude la decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione si applica a qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, anche indirettamente, e non soltanto alle procedure relative a opere pubbliche o alle fasi di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione.
art. 5 dell'Avviso pubblico di cui al decreto n. 385 del 19 ottobre 2022
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare la decadenza dalla domanda e sostenere che il requisito dimensionale riguardasse soltanto le imprese, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato la censura nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa, anche indirettamente, a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e, per tale ragione, soggetta al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022.
- L'ambito applicativo dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022 non è limitato alle opere pubbliche, ma comprende qualsiasi procedura amministrativa connessa a interventi finanziati con risorse PNRR.
- Il riferimento normativo alle procedure relative a progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione non esaurisce l'ambito dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, che si estende alle ulteriori procedure amministrative comunque riguardanti interventi PNRR.
Inammissibilità del ricorso straordinario relativo a una procedura finanziata con risorse PNRR
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una fondazione privata contro il provvedimento di Invitalia del 3 maggio 2023, con cui è stata dichiarata la decadenza dalla domanda di partecipazione a un avviso pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura.
Premesse e motivo di ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico di cui al decreto n. 385 del 19 ottobre 2022, nonché alla disparità di trattamento e all'ingiustizia manifesta. La tesi sostenuta era che il requisito dimensionale richiamato nel provvedimento riguardasse soltanto le imprese e non le realtà non profit, che operano senza scopo di lucro e non dispongono della stessa capacità economica di autofinanziamento.
Il Ministero della cultura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la materia sottratta al procedimento per ricorso straordinario, e ne ha comunque contestato la fondatezza nel merito.
Quadro processuale e normativo
La Sezione ha applicato l'art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2022. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, la disposizione assoggetta al rito speciale accelerato qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR.
La Sezione ha richiamato, in particolare, il proprio parere del 3 marzo 2026, n. 355, nonché i pareri n. 738/2025 e nn. 1199 e 1178/2023.
Ambito di applicazione del rito speciale PNRR
Il Consiglio di Stato ha escluso che l'art. 12-bis sia riferibile soltanto alle opere pubbliche. Il rito speciale opera anche per procedure amministrative che coinvolgano risorse PNRR indirettamente e non è circoscritto alle sole fasi di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere.
La formula normativa relativa a qualsiasi procedura amministrativa connessa a interventi finanziati con risorse PNRR è stata quindi interpretata in senso ampio, in ragione della finalità di assicurare la trattazione accelerata delle controversie relative all'attuazione del Piano.
Decisione
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompatibilità del rimedio straordinario con il rito speciale applicabile alla procedura. L'inammissibilità ha impedito l'esame della censura riguardante il requisito dimensionale previsto dall'avviso pubblico e le dedotte disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
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