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Parere

Parere n. 866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Petralia Soprana contro il Ministero dell’economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione n. 177367/2023 del 13 giugno 2023, recante la soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza a Petralia Soprana;

Giustizia amministrativa202400595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione n. 177367 del 13 giugno 2023, recante la soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza sita nel territorio di Petralia Soprana.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Comune di Petralia Soprana ha chiesto l’annullamento della determinazione con cui il Comandante generale della Guardia di finanza, nell’ambito della rimodulazione dell’assetto organizzativo dei reparti dipendenti dal Comando provinciale di Palermo, ha disposto la soppressione della Tenenza comunale e l’accorpamento delle relative funzioni presso il Gruppo di Termini Imerese. Il ricorso deduce, con un unico motivo, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, difetto dei presupposti e violazione del principio di trasparenza. Il Comune contesta la genericità del riferimento alla necessità di rimodulare i reparti e alle mutate esigenze operative, rappresenta l’utilità delle attività svolte dalla Tenenza sul territorio e segnala di avere offerto gratuitamente un immobile comunale per la sede del presidio. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse ad agire, sostenendo che il Comune sarebbe portatore di un mero interesse diffuso della collettività, nonché per genericità dei motivi. Ha inoltre evidenziato il carattere ampiamente discrezionale delle scelte organizzative del Corpo e il diniego di accesso agli atti prodromici, ritenuti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), del d.m. n. 603/1996.

Il parere

La Sezione non ha definito né le eccezioni di rito né il merito del ricorso, ritenendo l’affare non ancora maturo per la decisione. Ha rilevato la necessità di acquisire informazioni sull’eventuale esame delle questioni prospettate dal Comune da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e sulle eventuali conclusioni raggiunte. Il Ministero dovrà trasmettere, entro 45 giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio, una relazione integrativa contenente tali elementi e le eventuali osservazioni del Comune. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al Comune, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per formulare osservazioni. In caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.

Osservazioni

Istruttoria sul coinvolgimento del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Prima di decidere il ricorso, l’Amministrazione deve chiarire se le questioni relative alla soppressione della Tenenza della Guardia di finanza siano state esaminate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica previsto dall’art. 20, comma 2, della legge n. 121/1981 e quali conclusioni siano state eventualmente raggiunte.

Relazione integrativa e contraddittorio con il Comune

Il Ministero deve trasmettere entro 45 giorni una relazione integrativa, previamente comunicata al Comune ricorrente, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a 15 giorni per presentare osservazioni.

Riserva sulle questioni di rito e di merito

La Sezione ha espressamente riservato ogni decisione sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione e sulle censure di merito, rinviando la decisione all’esito degli adempimenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, legge 1 aprile 1981, n. 121

    Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della Provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e dagli altri componenti previsti dalla disposizione; partecipano i sindaci degli altri comuni interessati quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

    La disposizione è utilizzata quale base normativa per verificare se le questioni concernenti la riorganizzazione del presidio della Guardia di finanza siano state sottoposte al Comitato e per acquisire le relative conclusioni.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È invocato dal Comune quale fondamento dell’obbligo di motivazione della determinazione impugnata; la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.

  • art. 4, comma 1, lett. h), d.m. n. 603/1996

    È richiamato dall’Amministrazione quale disposizione che sottrae all’accesso le valutazioni e decisioni strategiche concernenti l’organizzazione, le strutture, la dislocazione territoriale, i mezzi e il personale della Guardia di finanza.

  • legge n. 189/1959

    È richiamata dall’Amministrazione per sostenere la competenza del Comandante generale sulle attività concernenti l’organizzazione del personale, l’impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, nonché i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende da circostanze fattuali rilevanti non adeguatamente documentate, la Sezione può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito.
  • L’integrazione istruttoria deve essere svolta nel rispetto del contraddittorio: la relazione dell’amministrazione deve essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato, per formulare osservazioni.
  • Le decisioni organizzative riguardanti la dislocazione territoriale dei presidi di una forza di polizia possono richiedere, ai fini della verifica della completezza dell’istruttoria, l’accertamento dell’eventuale coinvolgimento degli organi istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Soppressione della Tenenza della Guardia di finanza di Petralia Soprana

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Comune di Petralia Soprana contro il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione n. 177367 del 13 giugno 2023. L’atto ha disposto la soppressione della Tenenza della Guardia di finanza presente nel territorio comunale, nell’ambito della rimodulazione organizzativa dei reparti dipendenti dal Comando provinciale di Palermo.

Censure del Comune

Il Comune ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato nella violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, difetto dei presupposti e violazione del principio di trasparenza.

In particolare, il Comune ha contestato la genericità della motivazione dell’atto, fondata sulla necessità di rimodulare i reparti e sulle mutate esigenze operative. Ha inoltre sostenuto che la soppressione avrebbe comportato una riduzione significativa delle attività operative svolte sul territorio e che l’accorpamento del personale presso il Gruppo di Termini Imerese non sarebbe stato idoneo a soddisfare le esigenze locali, anche in ragione della distanza da Petralia Soprana. Il Comune ha rappresentato di avere offerto gratuitamente un immobile comunale e di essersi dichiarato disponibile a sostenere i costi relativi alla sede del presidio.

Posizione dell’Amministrazione

Il Ministero ha riferito che la richiesta di accesso agli atti prodromici era stata respinta con nota n. 329140/2023, ritenendo tali atti riconducibili a valutazioni e decisioni strategiche riguardanti l’organizzazione, la dislocazione territoriale, i mezzi, le dotazioni e il personale della Guardia di finanza, materia sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), del d.m. n. 603/1996.

L’Amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse ad agire. Secondo il Ministero, il Comune sarebbe portatore di un interesse meramente diffuso riferibile alla collettività locale e non di una posizione giuridica esclusiva e differenziata. Ha altresì sostenuto che l’annullamento della determinazione non produrrebbe un vantaggio concreto, poiché le funzioni già svolte dalla Tenenza sarebbero comunque assicurate dal Gruppo di Termini Imerese.

Il Ministero ha infine contestato la genericità dei motivi di ricorso e ha evidenziato che la determinazione esprimerebbe l’autonoma discrezionalità organizzativa del Comandante generale, competente ai sensi della legge n. 189/1959 a definire l’organizzazione, l’impiego, i servizi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza.

Valutazioni della Sezione

La Sezione non ha ancora esaminato in via definitiva né le eccezioni di inammissibilità né la fondatezza delle censure dedotte dal Comune. Ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione e ha disposto un’integrazione istruttoria.

Il punto da chiarire riguarda l’eventuale esame delle questioni prospettate dal Comune da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’art. 20, comma 2, della legge n. 121/1981 disciplina la composizione del Comitato e prevede il coinvolgimento dei sindaci degli altri comuni interessati quando siano trattate questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Incombenti istruttori

Il Ministero dovrà trasmettere una relazione integrativa contenente:

  • l’indicazione se le questioni relative alla soppressione della Tenenza siano state sottoposte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;
  • le eventuali conclusioni raggiunte dal Comitato;
  • le eventuali osservazioni del Comune ricorrente.

La relazione dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla comunicazione del parere. Prima dell’invio al Consiglio di Stato, dovrà essere comunicata al Comune, che dovrà disporre di un termine non inferiore a 15 giorni per formulare le proprie osservazioni.

Esito e prosecuzione del procedimento

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, riservando ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.

Qualora gli adempimenti istruttori non siano eseguiti, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente negli atti.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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