Parere n. 870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
-quanto al ricorso n. 385 del 2024: Ricorso straordinario proposto da Aquarium S.r.l. in liquidazione, contro Comune di Rimini, per l’annullamento della deliberazione della G.C. di Rimini n. 470 del 2021; -quanto al ricorso n. 386 del 2024: Ricorso straordinario proposto da Aquarium S.r.l. in liquidazione, contro il Comune di Rimini, per l’annullamento dell'ordine di rilascio dell’immobile di proprietà comunale n. prot 0278967/2022 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Rimini n. 470/2021 e degli ordini di restituzione e rilascio coattivo di un immobile comunale sito nell’area Marina Centro.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, già concessionaria di un immobile destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune di Rimini aveva rinnovato per un ulteriore anno le concessioni degli immobili trasferiti dallo Stato e i successivi atti con cui le era stata intimata la restituzione del bene. I ricorsi deducono violazione di legge, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il Ministero e il Comune hanno eccepito, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuta immissione del Comune nel possesso del bene nel dicembre 2022, e hanno comunque sostenuto l’infondatezza dei ricorsi. La Sezione ha dovuto verificare, prima della decisione, quale fosse lo stato dei giudizi già instaurati dalla ricorrente davanti al TAR per l’Emilia-Romagna e se sussistesse ancora un interesse alla prosecuzione del giudizio straordinario, anche alla luce del rigetto dell’opposizione proposta davanti al Tribunale di Rimini.
Il parere
La Sezione ha preliminarmente riunito i due ricorsi per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Ha tuttavia ritenuto gli affari non ancora maturi per la decisione, rilevando che la relazione ministeriale non chiariva l’attuale stato o l’esito dei giudizi promossi dalla ricorrente davanti al TAR per l’Emilia-Romagna, iscritti ai nn. NRG 955/2018 e 371/2018, né consentiva di accertare se la ricorrente mantenesse interesse alla prosecuzione e alla decisione dei ricorsi straordinari, anche in considerazione del rigetto dell’opposizione pronunciato dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 761 del 27 marzo 2023. È stata quindi disposta una relazione ministeriale integrativa, da trasmettere alla Sezione entro trenta giorni dalla notificazione del parere, previo invio alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni e produzioni documentali. Ogni decisione sulle questioni processuali e sul merito è stata espressamente riservata. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I due ricorsi devono essere riuniti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, considerata l’identità della parte ricorrente, dell’amministrazione resistente, della vicenda sostanziale e delle censure dedotte.
Stato dei giudizi pendenti davanti al TAR
La relazione ministeriale integrativa deve chiarire quale sia l’attuale stato e l’eventuale esito dei giudizi promossi dalla ricorrente davanti al TAR per l’Emilia-Romagna, iscritti ai nn. NRG 955/2018 e 371/2018.
Persistenza dell’interesse alla decisione
Deve essere verificato se la ricorrente conservi interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione in sede straordinaria, tenendo conto anche dell’avvenuta immissione del Comune nel possesso del bene e del rigetto dell’opposizione pronunciato dal Tribunale di Rimini.
Contraddittorio sull’istruttoria integrativa
La relazione integrativa deve essere previamente trasmessa alla ricorrente, cui deve essere assegnato un termine di dieci giorni per controdeduzioni e deposito di documenti.
Norme richiamate
art. 56-bis, commi 1, 2 e 6, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili [...] siti nel rispettivo territorio [...]
La disposizione disciplina il trasferimento a titolo non oneroso di beni immobili statali agli enti territoriali, la relativa procedura di richiesta e verifica e gli effetti del trasferimento, compreso il subentro dell’ente nei rapporti attivi e passivi relativi al bene.
art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85
È richiamato quale fonte di individuazione dei beni immobili suscettibili di trasferimento agli enti territoriali ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013.
art. 33 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
È richiamato dall’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013 con riferimento ai beni interessati da operazioni di valorizzazione o dismissione, esclusi dal trasferimento.
art. 2, comma 222, l. 23 dicembre 2009, n. 191
È richiamato per individuare alcune finalità statali che determinano l’esclusione dei beni dal trasferimento agli enti territoriali.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Costituisce il quadro normativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale la Sezione ha disposto un’istruttoria integrativa prima di decidere su rito e merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario, emergono procedimenti giurisdizionali paralleli o connessi, l’amministrazione istruttoria deve fornire un quadro aggiornato del loro stato e dei relativi esiti, affinché possa essere verificata la sussistenza delle condizioni per la decisione nella sede straordinaria.
- La sopravvenuta perdita della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia non consente di definire automaticamente il ricorso per carenza di interesse: occorre accertare in concreto la persistenza dell’interesse alla decisione, anche alla luce degli effetti degli eventuali giudizi paralleli.
- Prima di assumere una decisione fondata su circostanze sopravvenute potenzialmente incidenti sull’interesse a ricorrere, il procedimento consultivo deve assicurare al ricorrente la conoscibilità degli elementi istruttori e un termine per controdedurre e produrre documenti.
- La riunione di ricorsi straordinari è giustificata quando ricorrono connessione oggettiva e soggettiva, in particolare quando i ricorsi riguardano la medesima vicenda, le medesime parti e censure sostanzialmente coincidenti.
Ricorsi straordinari relativi a un immobile trasferito al Comune di Rimini
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da Aquarium S.r.l. in liquidazione contro il Comune di Rimini. La controversia concerne un immobile sito nell’area Marina Centro, in precedenza riconducibile al demanio marittimo e successivamente trasferito dallo Stato al Comune, nonché gli atti comunali relativi alla prosecuzione e alla cessazione del rapporto con la società utilizzatrice.
Vicenda patrimoniale e concessoria
L’immobile era destinato a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed era stato iscritto tra le pertinenze del demanio marittimo fino al marzo 2017. Il Comune di Rimini aveva presentato richiesta di attribuzione in proprietà delle “Aree Marina Centro” ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013. A seguito della declassifica statale, l’Agenzia del demanio aveva adottato nel marzo e nell’aprile 2017 i decreti di trasferimento dei beni al Comune, con successiva consegna mediante verbali.
Il trasferimento aveva comportato l’immissione del Comune nel possesso giuridico dei beni e il suo subentro nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili. Nel 2018 il bene utilizzato dalla società era stato classificato come appartenente al patrimonio indisponibile comunale. Con deliberazione n. 254 del 6 settembre 2018, la Giunta comunale aveva disposto la prosecuzione dei rapporti con i precedenti utilizzatori, mantenendo il canone annuo già determinato dall’Agenzia del demanio e prevedendo, in mancanza di formalizzazione della concessione, l’obbligo di restituzione dell’immobile e il pagamento dell’indennità di occupazione.
Inadempimento della società e atti impugnati
La società aveva chiesto la rateizzazione dell’indennità dovuta per gli anni 2017 e 2018. Sebbene la rateizzazione fosse stata accordata, nessun pagamento risultava effettuato, con formazione di un debito quantificato nel dicembre 2021 in circa 200.000 euro e conseguente avvio della riscossione coattiva.
Con deliberazione n. 470/2021, la Giunta comunale aveva rinnovato per un ulteriore anno le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2021. Successivamente il Comune aveva intimato alla società la restituzione del bene mediante diffida del 9 febbraio 2022 e, con ulteriori atti del 2022, aveva ordinato il rilascio dell’immobile entro trenta giorni, comunicando l’eventuale esecuzione coattiva.
Motivi dei ricorsi
La società ha impugnato la deliberazione n. 470/2021, la diffida alla restituzione e gli atti di rilascio, deducendo plurime violazioni di legge e vizi di eccesso di potere. Le censure riguardano, in particolare, errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
I due ricorsi presentano sostanziale identità quanto a parti, vicenda e motivi. Per tale ragione la società ha chiesto la loro riunione.
Valutazioni preliminari della Sezione
La Sezione ha accolto la richiesta di riunione, ravvisando evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Non ha però ritenuto gli affari maturi per la decisione.
Il Ministero aveva prospettato la sopravvenuta carenza di interesse, considerando che il Comune era stato immesso nel possesso del bene nel dicembre 2022. Tuttavia, la relazione ministeriale del marzo 2024 non forniva informazioni aggiornate e sufficienti su due profili decisivi:
- lo stato o l’esito dei giudizi promossi dalla società davanti al TAR per l’Emilia-Romagna, iscritti ai nn. NRG 955/2018 e 371/2018;
- la permanenza dell’interesse della società alla prosecuzione del giudizio straordinario, anche alla luce del rigetto, con sentenza n. 761 del 27 marzo 2023, dell’opposizione proposta davanti al Tribunale di Rimini.
La Sezione ha quindi riservato ogni decisione in rito e nel merito, compresa quella sull’eventuale sopravvenuta carenza di interesse.
Incombenti istruttori e rinvio
Il Ministero deve predisporre una relazione integrativa entro trenta giorni dalla notificazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione deve essere inviata alla società ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine di dieci giorni per presentare controdeduzioni e depositare documenti.
La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026. Il parere, pertanto, ha natura interlocutoria: non definisce i ricorsi né accoglie o respinge le censure, ma dispone il completamento dell’istruttoria necessario per stabilire se permanga l’interesse alla decisione e per valutare successivamente le questioni di rito e di merito.
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