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Parere

Parere n. 871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai Signori Maurizio Mencarelli e Luciana Mencarelli, contro il Comune di Chiusi e nei confronti di Provincia di Siena, per l’annullamento del provvedimento del servizio edilizia/urbanistica del Comune di Chiusi del 23 agosto 2017, prot. n. 12948 del 24 agosto 2017, recante diniego della “richiesta di condono edilizio per la realizzazione di un annesso agricolo in difformità dalla C.E. n. 66/78 in località San Giuseppe, Chiusi.”, identificata come pratica n.3047/2004.

Giustizia amministrativa202000181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego del Comune di Chiusi sulla domanda di condono edilizio relativa a un annesso agricolo realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 66/1978, pratica n. 3047/2004

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio relativo a un annesso agricolo, censurando la violazione della disciplina sul condono edilizio, l’erronea applicazione del requisito della doppia conformità, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irragionevolezza e il travisamento dei presupposti. Il manufatto si trovava a una distanza dalla strada provinciale SP 20 inferiore alla fascia di rispetto stradale. I ricorrenti hanno sostenuto che la fascia fosse di 20 metri, che il vincolo di 30 metri fosse stato introdotto successivamente alla realizzazione dell’opera e alla presentazione della domanda di condono, che la Provincia avesse espresso parere favorevole alla permanenza del manufatto perché non costituiva ostacolo alla visibilità e alla circolazione e che il Comune fosse privo di competenza o comunque non avesse adeguatamente valutato tale nulla osta. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, la lesione del legittimo affidamento, il travisamento, l’irragionevolezza e l’inerzia dell’amministrazione. A seguito dei precedenti pareri interlocutori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto ulteriori adempimenti istruttori e ha depositato una relazione integrativa, esaminando la distanza del manufatto, la classificazione della strada e l’ampiezza della fascia di rispetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusa l’istruttoria, pienamente rispettato il contraddittorio e maturo il ricorso per la decisione. Ha qualificato la strada provinciale SP 20 come strada di tipo C, con conseguente fascia di rispetto di 30 metri, richiamando anche la sentenza del TAR Toscana n. 1028/2018, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 6500/2023. Poiché il manufatto risultava collocato all’interno della fascia di rispetto già all’epoca della sua realizzazione, il Collegio ha ritenuto infondate le censure sulla misura della fascia, sulla successiva introduzione del vincolo e sulla doppia conformità. Ha affermato che i limiti derivanti dalla classificazione stradale e dal d.m. 1 aprile 1968, recepiti negli strumenti urbanistici, hanno natura conformativa e non espropriativa e rendono legittimo il diniego di condono. Il nulla osta della Provincia, riferito all’assenza di ostacoli alla visibilità e alla circolazione, non incide sull’obbligo di rispettare la distanza minima di inedificabilità. Il secondo motivo è stato in parte assorbito e comunque ritenuto infondato, non risultando leso alcun legittimo affidamento né ravvisandosi irragionevolezza o travisamento; il Comune aveva inoltre indicato le ragioni del diniego nella comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e da respingere.

Osservazioni

Primo motivo - Fascia di rispetto stradale e classificazione della strada

La strada provinciale SP 20 è stata qualificata come strada di tipo C, con fascia di rispetto di 30 metri. Il manufatto risultava collocato all’interno di tale fascia già all’epoca della realizzazione, sicché sono infondate le contestazioni sulla presunta applicabilità di una fascia di soli 20 metri e sulla mancata prova della preesistenza del vincolo.

Primo motivo - Doppia conformità e disciplina del condono

La collocazione dell’annesso agricolo nella fascia di rispetto comportava la sua difformità dalla disciplina urbanistica applicabile. L’inserimento negli strumenti urbanistici dei limiti legali derivanti dal d.m. 1 aprile 1968 e dalla classificazione delle strade non costituisce vincolo espropriativo, ma conformativo; pertanto il diniego non è illegittimo per avere considerato la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica.

Primo motivo - Rilevanza del nulla osta provinciale

Il parere favorevole della Provincia, proprietaria della strada, riguardava l’assenza di ostacoli alla visibilità e alla circolazione. Esso non esclude l’operatività della fascia di rispetto né consente di derogare alla distanza minima di inedificabilità.

Secondo motivo - Legittimo affidamento, inerzia e irragionevolezza

Non è risultato compromesso alcun legittimo affidamento dei ricorrenti. Non sono stati ravvisati travisamenti, irragionevolezza o inerzia rilevante del Comune; l’amministrazione aveva esposto le ragioni del possibile diniego nella comunicazione di avvio del procedimento, considerando anche il mancato assolvimento di alcuni oneri concessori.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1, 27 e 37, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    opere esistenti non conformi alla disciplina vigente

    La disciplina del condono è stata applicata considerando la necessità che l’opera non ricada in una situazione di insanabile difformità dalla disciplina urbanistica e dai vincoli ostativi applicabili.

  • art. 33, l. n. 47/1985

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti con riguardo ai vincoli di inedificabilità assoluta, ma il Collegio ha fondato la decisione sulla violazione della fascia di rispetto stradale.

  • d.m. 1 aprile 1968

    La classificazione della strada e le relative distanze di rispetto concorrono a determinare il limite di inedificabilità; nel caso concreto la fascia è stata ritenuta pari a 30 metri.

  • art. 2, d.lgs. n. 285/1992

    La classificazione delle strade prevista dal codice della strada è stata utilizzata per determinare la fascia di rispetto applicabile.

  • art. 3, d.lgs. n. 285/1992

    La distanza dalla strada deve essere calcolata secondo la nozione di confine stradale prevista dal codice della strada, non assumendo come unico riferimento il limite dell’asfalto o la segnaletica orizzontale.

  • art. 51 delle NTA del PRG

    La disposizione urbanistica è stata considerata quale elemento di recepimento della fascia di rispetto stradale prevista dalla disciplina generale.

  • art. 13, l. n. 47/1985

    È richiamato con riferimento alla pratica di sanatoria n. 92/2001 e alla misura della distanza dichiarata dai ricorrenti.

  • sentenza TAR Toscana n. 1028/2018

    La sentenza, confermata in appello, ha ritenuto la strada provinciale di tipo C e la fascia di rispetto pari a 30 metri.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6500/2023

    Ha confermato la decisione del TAR Toscana sulla classificazione della strada e sull’ampiezza della fascia di rispetto.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1646/2024

    In materia urbanistica, il vincolo delle fasce di rispetto stradale o viario è di inedificabilità assoluta

    Il vincolo opera direttamente e automaticamente; una volta accertata la violazione, il parere sull’istanza di condono non può che essere negativo, senza necessità di verificare in concreto i rischi per la circolazione.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2602/2021

    Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa

    Le fasce di rispetto stradale sono misure poste a tutela della sicurezza stradale, recepite nella pianificazione urbanistica e idonee a comportare l’inedificabilità delle aree interessate.

Massime di principio

  • Le fasce di rispetto stradale costituiscono limiti conformativi della proprietà, posti a tutela della sicurezza stradale, e non vincoli espropriativi.
  • Il vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto stradale opera direttamente e automaticamente; una volta accertata la collocazione dell’opera nella fascia, il condono edilizio deve essere negato senza necessità di una verifica concreta dell’effettivo pericolo per la circolazione.
  • Il nulla osta dell’ente proprietario della strada relativo all’assenza di ostacoli alla visibilità o alla circolazione non equivale a una deroga alle distanze minime di rispetto e non rende condonabile un’opera collocata nella fascia di inedificabilità.
  • La classificazione della strada secondo la disciplina del codice della strada e del d.m. 1 aprile 1968 rileva per determinare l’ampiezza della fascia di rispetto applicabile; la distanza deve essere misurata secondo i criteri normativi riferiti al ciglio o al confine stradale.
  • Il decorso del tempo e la mera inerzia dell’amministrazione non determinano, in assenza di ulteriori elementi qualificati, la formazione di un legittimo affidamento sulla condonabilità di un’opera contrastante con la disciplina urbanistica e con un vincolo di inedificabilità.

Diniego di condono per annesso agricolo nella fascia di rispetto stradale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da ex comproprietari di un complesso immobiliare rurale contro il Comune di Chiusi, nei confronti della Provincia di Siena, per l’annullamento del diniego di condono relativo a un annesso agricolo realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 66/1978. Il manufatto, indicato negli atti come “manufatto D”, risultava collocato a distanza inferiore rispetto alla fascia di rispetto della strada provinciale SP 20.

Premesse e svolgimento dell’istruttoria

I ricorrenti avevano presentato una domanda di condono dopo la vendita del complesso immobiliare, sostenendo che l’irregolarità dell’annesso fosse sanabile. Nel procedimento era stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Siena, ente proprietario della strada, secondo cui il manufatto non costituiva ostacolo alla visibilità e alla circolazione.

Il Comune aveva tuttavia negato il condono, ritenendo l’opera non conforme agli strumenti urbanistici e ricadente nella fascia di rispetto stradale. Dopo due pareri interlocutori della Sezione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto gli ulteriori accertamenti richiesti, trasmettendo una relazione integrativa e assicurando la comunicazione della relazione ai ricorrenti per consentire il contraddittorio.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, che:

  • la fascia di rispetto applicabile fosse di 20 metri e non di 30;
  • il vincolo di 30 metri risultasse da uno strumento urbanistico successivo alla realizzazione del manufatto e alla presentazione della domanda;
  • il Comune avesse illegittimamente richiesto la doppia conformità propria della sanatoria ordinaria;
  • la fascia di rispetto stradale non rientrasse tra i vincoli ostativi considerati dalla disciplina del condono;
  • il nulla osta provinciale impedisse di considerare il manufatto pericoloso o incompatibile con la circolazione;
  • il Comune non avesse svolto un’adeguata istruttoria né motivato sul mancato recepimento del parere provinciale;
  • il decorso del tempo, l’inerzia comunale e i precedenti comportamenti dell’amministrazione avessero consolidato un legittimo affidamento.

Accertamenti sulla strada e sulla fascia di rispetto

La relazione ministeriale ha ritenuto attendibile la distanza di 18,75 metri indicata nella documentazione della pratica edilizia, calcolata secondo i criteri riferiti al ciglio o al confine stradale. Ha inoltre considerato rilevante la classificazione della SP 20 come strada di tipo C.

Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza del TAR Toscana n. 1028/2018, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 6500/2023, secondo cui la strada provinciale è di tipo C e la relativa fascia di rispetto è pari a 30 metri. Il Collegio ha quindi ritenuto che il manufatto fosse collocato nella fascia di rispetto già al momento della sua realizzazione.

Natura del vincolo e condonabilità dell’opera

Il Collegio ha affermato che il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale ha natura conformativa e non espropriativa. Esso impone alla proprietà di conformarsi a una destinazione finalizzata alla tutela della sicurezza stradale e, una volta recepito nella pianificazione urbanistica, comporta l’inedificabilità dell’area interessata.

La fascia di rispetto opera direttamente e automaticamente. Pertanto, accertata la collocazione dell’annesso all’interno della fascia, il diniego di condono è legittimo senza necessità di verificare in concreto se il manufatto determini un effettivo pericolo o ostacolo per la circolazione.

Il nulla osta della Provincia riguardava esclusivamente la visibilità e la circolazione stradale e non poteva essere interpretato come deroga alla distanza minima di rispetto. Di conseguenza, esso non rendeva condonabile l’opera.

Valutazione delle censure sul primo motivo

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le contestazioni sulla presunta applicazione di una fascia di soli 20 metri e sulla successiva introduzione del vincolo di 30 metri. La fascia maggiore risultava già applicabile in relazione alla classificazione della strada e alla disciplina urbanistica richiamata negli atti.

È stata quindi ritenuta legittima la considerazione della difformità dell’annesso rispetto alla disciplina urbanistica. Nessuno dei vizi di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria o difetto di motivazione dedotti con il primo motivo è stato accolto.

Valutazione del legittimo affidamento

Il secondo motivo è stato in parte considerato assorbito dal rigetto del primo e comunque ritenuto infondato. Dalla documentazione non emergeva un affidamento qualificato meritevole di tutela. Non sono stati ravvisati travisamento dei presupposti o irragionevolezza dell’azione comunale.

Il Comune aveva inoltre indicato, nella comunicazione del 13 luglio 2017 di avvio del procedimento di diniego, le ragioni poste a fondamento della decisione, comprese quelle relative ai tempi di esame e al mancato assolvimento di alcuni oneri concessori.

Conclusioni

Ritenuto rispettato il contraddittorio e completata l’istruttoria, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse infondato e dovesse essere respinto. Il diniego di condono è stato ritenuto legittimo perché l’annesso agricolo ricadeva nella fascia di rispetto stradale di 30 metri, avente natura conformativa e carattere di inedificabilità automatica.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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