Parere n. 869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’I.I.S. L. -OMISSIS- (-OMISSIS-), - Ufficio Scolastico Regionale per la -OMISSIS-(USR), avverso nota prot. 4082/u del 15/07/2020 di comunicazione di non idoneità all'esame di Stato a seguito di valutazioni ed esami integrativi preliminari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota prot. 4082/u del 15 luglio 2020, recante la comunicazione di non idoneità agli esami di Stato per l’indirizzo Odontotecnico, all’esito degli esami integrativi preliminari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già diplomato nell’indirizzo professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e riconosciuto in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, ha impugnato la declaratoria di non idoneità a sostenere l’esame di Stato per l’indirizzo Odontotecnico. Ha dedotto la violazione della disciplina sull’inclusione scolastica e del proprio Piano educativo individualizzato, sostenendo di avere sostenuto gli esami integrativi senza insegnante di sostegno, senza tempi supplementari, senza la possibilità di utilizzare schemi e mappe concettuali e con richiesta di risposte mnemoniche. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà della valutazione, poiché l’anno precedente aveva conseguito il diploma con votazione di 65/100 e alcune prove erano state valutate da docenti già presenti nel precedente percorso, nonché la violazione dell’art. 3 Cost. e della par condicio per asserita discriminazione. Il Ministero ha riferito che il candidato aveva utilizzato il personal computer richiesto quale misura compensativa, che le prove riguardavano discipline tecniche e specialistiche non presenti nel precedente indirizzo e che il candidato aveva riportato gravi insufficienze in numerose prove scritte e orali.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Non è stata ravvisata violazione della disciplina sull’inclusione scolastica, poiché il candidato aveva avuto a disposizione e aveva effettivamente utilizzato il personal computer richiesto, come risultante dai verbali non contestati sul punto. Le gravi insufficienze sono state ritenute riconducibili alla difficoltà di sostenere, in un’unica sessione, prove relative a un percorso quinquennale tecnico-specialistico diverso da quello precedentemente seguito; la medesima sessione aveva comportato la non idoneità anche di altri candidati esterni. È stata esclusa la contraddittorietà della valutazione rispetto all’esito dell’anno precedente, poiché la docente di inglese aveva verificato contenuti e livelli di apprendimento differenti. È stata inoltre esclusa la discriminazione, essendo stata riconosciuta al ricorrente la possibilità di scegliere un argomento a piacere nel colloquio e non essendo stato l’unico candidato giudicato non idoneo. Le valutazioni della commissione sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica dell’organo collegiale e non sono apparse affette da abnormità logica, errore di fatto, sviamento o contraddittorietà immediatamente rilevabile.
Osservazioni
Violazione della disciplina sull’inclusione scolastica e del PEI
La censura è infondata. Il candidato ha avuto a disposizione la misura compensativa del personal computer, espressamente richiesta, e dai verbali risulta che lo ha utilizzato durante le prove. Non è pertanto ravvisabile, sulla base degli atti esaminati, la dedotta violazione del d.lgs. n. 66/2017, del d.lgs. n. 96/2019 e della disciplina relativa al Piano educativo individualizzato.
Contraddittorietà della valutazione rispetto al precedente diploma
La censura è infondata. La docente di lingua inglese presente nella commissione aveva verificato, nel nuovo esame, contenuti e livelli di apprendimento differenti rispetto a quelli oggetto della precedente valutazione; non sussiste quindi una contraddizione immediata tra il precedente esito positivo e la successiva non idoneità.
Violazione dell’art. 3 Cost. e della par condicio
La censura è infondata. Il ricorrente ha potuto scegliere un argomento a piacere nel colloquio, ha riportato insufficienze in numerose prove e non è stato l’unico candidato esterno a non superare gli esami integrativi preliminari dell’indirizzo Odontotecnico.
Sindacato sulle valutazioni della commissione
La commissione ha esercitato la propria discrezionalità tecnica nella valutazione complessiva e individuale delle prove. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, salvo che emergano abnormità logica, errore di fatto, sviamento o contraddittorietà immediatamente rilevabile; tali vizi non sono stati riscontrati.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La disposizione costituisce la base procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario esaminato dal Consiglio di Stato.
d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66
La disciplina dell’inclusione scolastica è stata ritenuta non violata, poiché il candidato ha usufruito della misura compensativa richiesta.
d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96
Il decreto, richiamato con riferimento al Piano educativo individualizzato, non risulta violato nella fattispecie esaminata.
art. 14 legge 8 novembre 2000, n. 328
Il PEI è richiamato quale parte integrante del progetto individuale, secondo la disciplina citata nel parere.
art. 3 Cost.
Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, non ravvisando un trattamento discriminatorio del candidato.
d.P.C.m. n. 185/2006
È richiamato quale fonte della valutazione della condizione di handicap del ricorrente.
legge n. 104/1992
È richiamata quale base del riconoscimento della situazione di handicap del ricorrente.
Cons. Stato, Sez. VII, n. 8871/2023
È sottratto al sindacato del giudice amministrativo l’esame nel merito del giudizio espresso dalla Commissione ... se non nei casi in cui il giudizio si manifesti chiaramente viziato sotto il profilo della abnormità logica.
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, sviamento logico o contraddittorietà immediatamente rilevabile.
Regolamento (UE) 2016/679
art. 6, paragrafo 1, lettera f); art. 9, paragrafi 2 e 4
Le disposizioni sono richiamate ai fini dell’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del parere.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 52, commi 1, 2 e 5; art. 2-septies
Le disposizioni impongono, in caso di diffusione, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Le valutazioni rese da una commissione esaminatrice nell’accertamento dell’idoneità tecnica o culturale dei candidati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo con una diversa valutazione di merito.
- Il sindacato sulle valutazioni di una commissione esaminatrice è ammesso soltanto quando dagli atti emergano in modo immediato e oggettivamente rilevabile un errore di fatto, uno sviamento logico, una contraddittorietà manifesta o un giudizio abnorme.
- La precedente valutazione positiva dello stesso candidato non rende di per sé contraddittoria una successiva valutazione negativa, quando le prove riguardino contenuti, livelli di apprendimento o percorsi formativi differenti.
- La violazione della disciplina sull’inclusione scolastica non può essere affermata quando dagli atti risulti che la misura compensativa richiesta dal candidato sia stata messa a disposizione e concretamente utilizzata durante le prove.
Impugnazione della non idoneità agli esami preliminari per l’indirizzo Odontotecnico
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato esterno, riconosciuto in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, contro la nota con cui un istituto di istruzione superiore gli aveva comunicato la non idoneità a sostenere l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di Odontotecnico. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Percorso scolastico e svolgimento delle prove
Il ricorrente aveva conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 il diploma nell’indirizzo professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con votazione finale di 65/100. Nel successivo anno scolastico aveva chiesto di sostenere, come candidato esterno, gli esami integrativi preliminari necessari per accedere all’esame di Stato dell’indirizzo Odontotecnico.
Le prove riguardavano discipline non coincidenti con quelle già studiate nel precedente percorso, distribuite sui cinque anni dell’indirizzo, tra cui Anatomia e Fisiologia, esercitazioni di laboratorio odontotecnico, Rappresentazione e Gnatologia, Inglese-microlingua e Diritto e Legislazione.
Il ricorrente, certificato come persona in situazione di handicap di natura psichica e stabilizzata, aveva usufruito nel precedente percorso di sostegno e di strumenti dispensativi e compensativi previsti dal PEI. Secondo la prospettazione del ricorso, durante gli esami integrativi non sarebbero stati assicurati il sostegno, tempi supplementari, schemi e mappe concettuali e sarebbe stata richiesta la memorizzazione di definizioni e regole.
Censure dedotte
Il ricorrente ha contestato la violazione della disciplina sull’inclusione scolastica e del proprio PEI, sostenendo che le modalità di svolgimento delle prove non avessero rispettato le misure cui avrebbe avuto diritto. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà della valutazione, in ragione del precedente esito positivo e della presenza in commissione di docenti che lo avevano già valutato.
È stata infine dedotta una disparità di trattamento, in relazione alla presunta discriminazione rispetto agli altri candidati e alla violazione dell’art. 3 Cost. e della par condicio.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha riferito che la madre del candidato aveva richiesto l’utilizzo di un personal computer per le prove scritte e che l’istituzione scolastica aveva messo il dispositivo a sua disposizione. Dai verbali risultava che il computer era stato effettivamente utilizzato.
Le prove scritte avevano evidenziato gravi insufficienze in inglese-microlingua, rappresentazione e modellazione odontotecnica, scienze dei materiali e laboratorio odontotecnico. Anche nel colloquio orale il candidato aveva riportato risultati insufficienti in tutte le discipline, sebbene gli fosse stata riconosciuta la possibilità di scegliere un argomento a piacere.
La commissione era unica per tutti i candidati e nella stessa sessione anche altri candidati esterni non avevano superato le prove, ritenute particolarmente impegnative perché concentrate in un’unica sessione e riferite a un intero percorso quinquennale tecnico-specialistico.
Valutazione sulla disciplina dell’inclusione scolastica
Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del d.lgs. n. 66/2017, del d.lgs. n. 96/2019 e della disciplina relativa al PEI. La misura compensativa specificamente richiesta, consistente nell’utilizzo del personal computer, era stata infatti messa a disposizione e concretamente utilizzata dal candidato.
Il Collegio ha ritenuto che le insufficienze non fossero riconducibili alla mancata applicazione di una misura compensativa risultante dagli atti, ma alla difficoltà oggettiva di affrontare in breve tempo discipline tecniche e specialistiche relative a un diverso indirizzo quinquennale.
Contraddittorietà e disparità di trattamento
È stata esclusa la contraddittorietà tra il precedente diploma e la successiva non idoneità. La docente di lingua inglese presente in entrambe le vicende aveva verificato, nel nuovo esame, contenuti e livelli di apprendimento diversi rispetto a quelli del precedente percorso.
Il Collegio ha inoltre escluso la discriminazione, valorizzando il fatto che il ricorrente avesse potuto scegliere un argomento a piacere nel colloquio, che le insufficienze riguardassero numerose prove e che altri candidati esterni fossero stati giudicati non idonei nella medesima sessione.
Discrezionalità tecnica della commissione
Le valutazioni della commissione sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica propria dell’organo collegiale. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 8871/2023, secondo cui il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione nella valutazione dell’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati.
Il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto in presenza di errori di fatto, sviamento logico, contraddittorietà immediatamente rilevabile o abnormità logica. Nel caso concreto non sono emersi vizi di tale natura.
Conclusione
La Sezione Prima ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto. In ragione della presenza di dati relativi alla salute, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.
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