Cassazione Civile, Ordinanza n. 21743/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto il pagamento dei compensi maturati per numerosi incarichi di perizia eseguiti per conto della compagnia assicurativa, relativi a distinti sinistri. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che vi fosse un abusivo frazionamento del credito: pur in presenza di singoli incarichi, le prestazioni erano ricondotte a un unico rapporto contrattuale d'opera di durata, con medesime modalità di conferimento e liquidazione delle parcelle tramite il sistema informatico aziendale. Il ricorrente ha censurato la mancata riunione dei giudizi, la qualificazione del rapporto come unitario e la conseguente declaratoria di improponibilità/inammissibilità per frazionamento abusivo; ha inoltre invocato la violazione dei principi di buona fede e correttezza, l'erronea applicazione di precedenti di legittimità, la sopravvenuta disciplina sui compensi professionali, l'omesso esame della dedotta variabilità dei compensi e, in generale, la sussistenza di un interesse a proporre azioni separate per ciascun sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto in parte nuove o prive di specificità le doglianze sulla riunione dei processi e sul preteso giudicato implicito; ha poi confermato che, nel caso concreto, le varie pretese creditorie erano riconducibili a un medesimo rapporto di durata e allo stesso ambito oggettivo, sicché la proposizione di cause separate richiedeva la prova di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, interesse che non era stato adeguatamente allegato né dimostrato. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché non aggredivano la ratio decidendi del rigetto, fondata sull'abusivo frazionamento del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riunione dei processi connessi è rimessa alla valutazione del giudice e non costituisce un diritto della parte; la relativa censura può essere inammissibile se nuova o priva di interesse concreto.
Richiamato come parametro di correttezza/buona fede nella gestione del rapporto e nell'esercizio dell'azione, ma le censure che lo invocavano sono state giudicate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
Richiamato per sostenere che il frazionamento del credito fosse contrario a buona fede; la Corte ribadisce però che il tema decisivo è la presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla pretesa illegittimità del frazionamento; la censura non è stata accolta.
Il mero invio di un atto di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione, sicché il generico richiamo al rischio prescrizionale non integra di per sé un interesse concreto al frazionamento.
Se il giudice intende rilevare d'ufficio l'assenza dell'interesse al frazionamento, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, fissando se del caso termini per memorie.
È richiamato come regola del contraddittorio preventivo nel rilievo officioso della questione relativa all'abusivo frazionamento del credito.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non incidenti sulla ratio decidendi.
L'omesso esame di fatto decisivo non era configurabile perché la censura non attingeva la decisione di inammissibilità e si fondava anche su documenti non ammissibili.
In cassazione non sono ammessi documenti nuovi fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma.
Lo scrutinio mira a dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure sono manifestamente infondate rispetto a un orientamento consolidato.
Applicato per la condanna del ricorrente per abuso del processo e colpa grave nella proposizione del ricorso.
Richiamato nel dispositivo per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 136, D.P.R. n. 115 del 2002
Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato valuta la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudizio di cassazione non si chiude con rinvio.
Massime di principio
- Le domande aventi ad oggetto distinti crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in difetto, il frazionamento può integrare abuso del processo e rendere la domanda inammissibile o improponibile.
- L'interesse al frazionamento non può essere affermato in modo generico: il mero richiamo al rischio di prescrizione o a ragioni di opportunità processuale non basta se non sono allegati elementi concreti, specifici e verificabili.
- Quando il giudice intenda rilevare d'ufficio l'abusivo frazionamento del credito, deve rispettare il contraddittorio e sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
- In cassazione le censure sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata o se ripropongono questioni nuove o prive di specificità.
- La riunione dei processi connessi è affidata alla discrezionalità del giudice; la parte non ha un diritto alla riunione e deve indicare un concreto pregiudizio derivante dalla mancata riunione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o incoerenti con un orientamento consolidato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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