Cassazione Penale, Sentenza n. 39966/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per molteplici ragioni: 1) violazione di norme processuali (artt. 70, 71, 72, 178, 179 comma 1 c.p.p.) per non aver accertato la capacità di stare in giudizio di una imputata e per non avere disposto perizia d’ufficio nonostante presunti elementi di incapacità; 2) censura sulla qualificazione del fatto come associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e sulla mancata prova dell'affectio societatis, della stabilità del vincolo e del ruolo di promotore/organizzatore attribuito a una imputata; 3) contestazione della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), con rilievo sulla mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita dei documenti; 4) richiesta di diversa qualificazione giuridica di taluni fatti (es. truffa art. 640 c.p. vs artt. 2635 e 2635-bis c.c.); 5) doglianze in ordine alle statuizioni civili, in particolare sulla revoca della qualifica di responsabile civile di una banca e sulla quantificazione del danno; 6) questioni processuali di ammissibilità e di mancata notifica di udienza per alcune parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in massima parte, dichiarato i ricorsi proposti dagli imputati e da alcuni ricorrenti inammissibili per difetto di specificità, per riedizione di censure già decise in appello o per novità non devolute al giudice d'appello; ha ritenuto infondate le doglianze sulla configurabilità dell'associazione per delinquere e sulla responsabilità per ricettazione quando le doglianze non erano state oggetto di appello o non erano specifiche; ha affermato che l'onere di provare l'esistenza del "fumus" di incapacità di stare in giudizio grava sulla difesa e che la deduzione tardiva in Cassazione dell'irreversibile incapacità non è ammissibile (art. 72-bis c.p.p. non rilevabile in Cassazione se dedotta per la prima volta dopo il secondo grado). Ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità. Quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili in relazione alla revoca della qualifica di responsabile civile attribuita in appello alla banca (XXXX), la Corte ha ritenuto fondata la censura per omessa motivazione rafforzata della Corte d'appello e ha annullato la parte della sentenza che ha escluso la responsabilità civile della banca, rinviando la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello per una nuova valutazione. Altri ricorsi proposti da parti interessate sono stati invece rigettati come infondati.
Norme richiamate
Disciplina la verifica della capacità di stare in giudizio: il giudice ha una discrezionalità vincolata e deve disporre perizia quando esiste un "fumus" di incapacità; se omette la perizia deve fornire motivazione stringente sull'inutilità della stessa. L'onere di provare che il fumus sia emerso nel giudizio grava sulla difesa.
Riferimenti alla materia dell'incapacità e delle conseguenze processuali (art. 72-bis richiamato): l'accertamento dell'irreversibile incapacità dedotto per la prima volta dopo il secondo grado non è valutabile in Cassazione.
art. 178 e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Norme sul processo e sulle prove (citati in tema di osservanza di norme procedurali e decadenze); utilizzate nel contestare omissioni istruttorie o di accertamento.
Reato di associazione per delinquere: la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza del vincolo associativo attraverso la stabilità della ripetizione delle condotte, la ripartizione dei ruoli, la disponibilità di mezzi e risorse e la consapevolezza comune del progetto criminoso.
Ricettazione: la Cassazione ha richiamato la necessità di prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) e ha ritenuto inammissibili censure tardive o non specifiche su questo punto quando non devolute all'appello.
Truffa: la Corte di merito aveva qualificato come truffa le condotte relative alle false procedure di selezione; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le ricostruzioni alternative dei ricorrenti che riproponevano diverso apprezzamento della prova.
artt. 2635 e 2635-bis cod. civ.
Corruzione tra privati e istigazione: richiamati dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione dei fatti, la Corte ha osservato che, per taluni imputati prosciolti o per questioni già definite, mancava interesse a insistere sulla riqualificazione o la questione non era devoluta correttamente.
Norma sulla ripetibilità dell'indebito: la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui le somme versate alle vittime di truffa possono essere restituite salvo che la prestazione sia contraria al buon costume (eccezione).
Principio generale sulla causa del contratto: richiamato nella difesa per sostenere la nullità di eventuali contratti illeciti ma la Corte ha ritenuto inammissibili censure non specifiche su questo punto.
Principio di accessorietà delle statuizioni civili alla condanna penale: la Corte ha osservato che il proscioglimento in primo grado fa venir meno la base per statuizioni civili collegate e può escludere la presenza successiva della parte civile se non ha impugnato.
Regola sull'irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio: la Corte ha ricordato che questa eccezione, se dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado, non è sindacabile in Cassazione.
Previsione sulle spese e sanzioni per ricorsi inammissibili: la Corte ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella scelta dei motivi.
Norma sul rinvio al giudice civile: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello relativamente alla statuizione sulla responsabilità civile della banca.
Richiamato incidentalmente in relazione alle conseguenze temporali dell'espletamento di perizie (proroga dei termini di custodia cautelare) nel quadro dell'art. 70 c.p.p.
Massime di principio
- Se la difesa sostiene che è sorto un "fumus" di incapacità dell'imputato a stare in giudizio, ha l'onere di documentarlo e proporlo e di farlo emergere nel processo di merito; in Cassazione la deduzione dell'incapacità formulata per la prima volta dopo il secondo grado è inammissibile.
- Il giudice ha una discrezionalità vincolata sull'ordine della perizia: può ometterla purché motivi dettagliatamente perché ritiene di poter stabilire la capacità 'aliunde'; in presenza di indizi concreti (fumus) è invece obbligatorio disporla.
- Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova (travisamento del fatto) senza indicare specifiche illogicità o vizi argomentativi della motivazione sono inammissibili in Cassazione: il giudice di legittimità non riesamina i fatti ma verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
- Per configurare un'associazione per delinquere è necessario dimostrare elementi strutturali (stabilità del vincolo, divisione dei ruoli, autonomia organizzativa, disponibilità di mezzi e una programma criminoso indeterminato): ripetizione di condotte, mezzi costanti e ripartizione dei compiti sono indici decisivi.
- Le questioni civili accessorie al processo penale (qualifica di responsabile civile) seguono il principio di accessorietà: se il giudice di appello modifica la qualifica attribuita in primo grado deve fornire una motivazione rafforzata e confrontarsi puntualmente con la decisione di primo grado; la mancanza di confronto può portare all'annullamento parziale e al rinvio al giudice civile.
- Le somme versate alle vittime di una promessa di assunzione con artifici possono essere recuperabili come indebito oggettivo salvo che la prestazione sia contraria al buon costume; la sola nullità del 'contratto' non esclude automaticamente la restituzione quando si tratta di truffa.
- Se una parte civile vede respinta la sua domanda in primo grado e non impugna, essa perde la qualità sostanziale per le fasi successive: non è dovuto l'avviso di fissazione dell'udienza di Cassazione e la pretesa risarcitoria si considera giudicata.
- In Cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non dedotte nell'atto di appello: le doglianze devono essere sollevate e motivate già in appello per essere sindacabili dal giudice di legittimità.
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