Cassazione Civile, Ordinanza n. 31348/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento collegata a due ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna. La parte opponente ha dedotto di avere appreso l'esistenza della cartella solo il 30 giugno 2017, quando ha richiesto l'estratto di ruolo, e ha sostenuto: (i) la mancata notifica della cartella; (ii) la nullità della pretesa creditoria per asserita nullità delle sanzioni sottostanti; (iii) la decadenza del potere di riscossione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché, a suo dire, il ricorso era stato proposto oltre il termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e oltre il termine di 40 giorni per l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 182 e 115 c.p.c. per mancato rilievo della nullità della procura del difensore dell'agente della riscossione e inutilizzabilità delle produzioni documentali; 2) violazione dell'art. 140 c.p.c., della l. n. 890/1982, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 21-bis l. n. 241/1990, oltre che degli artt. 615 e 617 c.p.c., per avere ritenuto efficace una notifica eseguita tramite agenzia privata; 3) falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. per avere reputato tardiva l'opposizione nonostante l'asserita inesistenza della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria di tardività del Tribunale si fondava non sulle produzioni documentali della controparte, ma su un fatto allegato dalla stessa ricorrente, cioè la conoscenza della cartella in data 30 giugno 2017, dato sufficiente a far decorrere il termine per l'opposizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la sentenza impugnata non aveva affatto fondato la tardività sulla validità della notificazione del 2015, ma sulla conoscenza comunque acquisita della cartella; inoltre la censura sulla notifica tramite agenzia privata introduceva un tema non ritualmente veicolato nel giudizio di merito e comunque distinto rispetto alla ratio decidendi. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il mancato rilievo di un vizio di procura; la Corte non ne ravvisa incidenza decisiva sulla ratio della decisione impugnata.
Invocato per sostenere l'inutilizzabilità di prove prodotte dalla controparte; la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava su tali produzioni.
Censurato per la disciplina della notificazione, ma la questione è ritenuta estranea alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamata in relazione alla notificazione degli atti; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non pertinente alla motivazione della sentenza.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Invocato per contestare l'intervento di agenzie private nella notificazione; la Corte non affronta il merito per difetto di pertinenza e di rituale deduzione.
art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notificazione eseguita da soggetto privato; la doglianza è ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opposizione all'esecuzione; la Corte osserva che la sentenza impugnata ha qualificato e deciso la controversia sulla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi.
Norma centrale per la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi e per il relativo termine di 20 giorni, ritenuto decorso sulla base della conoscenza della cartella da parte dell'opponente.
art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato dal Tribunale quale termine di 40 giorni per l'opposizione, risultato già spirato al momento del deposito del ricorso.
Citatato con riferimento alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi in cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per cassazione utilizzato per tutte le censure di violazione di legge.
Non citato espressamente nel testo, ma il ragionamento della Corte valorizza l'onere della parte di dimostrare che una questione sia stata ritualmente allegata in giudizio.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, è decisiva la data in cui la parte abbia comunque acquisito conoscenza dell'atto impugnato, anche se tale conoscenza emerga dalle stesse allegazioni dell'opponente e non da documenti della controparte.
- La censura di un vizio processuale o di invalidità della notificazione è inammissibile quando non colpisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e mira invece a contestare profili non decisivi per la decisione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o comunque non ritualmente dedotte nel giudizio di merito; il thema decidendum resta delimitato dalle allegazioni tempestive formulate nell'atto introduttivo.
- La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi rileva ai fini del termine applicabile e della corretta qualificazione dell'impugnazione, ma la doglianza non incide se il giudice di merito ha comunque fondato il rigetto sulla tardività dell'opposizione per conoscenza dell'atto.
- La categoria dell'inesistenza della notificazione va interpretata restrittivamente e non può essere invocata in modo astratto per aggirare la decorrenza dei termini di impugnazione quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto.
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