Cassazione Penale, Sentenza n. 14789/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per violazione della prescrizione di cui al punto 6 del decreto di sorveglianza speciale (decreto n.151/99, con aggravamento del 7/10/2009) per non essere stato trovato nella sua abitazione la notte del 16/01/2012. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) applicazione erronea della disciplina della prescrizione (artt.157, 161 c.p.) perché la recidiva sarebbe stata conteggiata due volte (sul trattamento sanzionatorio e sul termine di prescrizione) violando il principio del ne bis in idem sostanziale; 2) violazione dell'art.69, comma 4 c.p. e dell'art.73, comma 7 d.P.R. n.309/90 perché si sarebbe potuta e dovuta riconoscere la prevalenza dell'attenuante speciale (collaborazione) sulla recidiva, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.74/2016; 3) violazione dell'art.99, comma 4 c.p. e vizio di motivazione in ordine all'aumento del tempo di prescrizione quando la recidiva non aggrava il trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi e terzo motivo chiarendo che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide legittimamente sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art.157, comma 2 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo (art.161, comma 2 c.p.), senza configurare violazione del ne bis in idem. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo spiegando che l'attenuante speciale di cui all'art.73, comma 7, d.P.R. n.309/90 produce effetti favorevoli solo nel procedimento in cui è stata riconosciuta e non può essere estesa a procedimenti diversi. Conseguentemente la Corte ha escluso l'intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna; ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.9, comma secondo, legge 1.1423/56
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla violazione della misura di sorveglianza speciale; applicata come titolo della condotta (violazione di prescrizione della sorveglianza).
La Corte interpreta che la recidiva reiterata, come circostanza ad effetto speciale, incide sul termine prescrizionale minimo del reato, legittimando l'aumento del tempo necessario per la prescrizione.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva può incidere anche sul termine prescrizionale massimo, quindi sul calcolo complessivo della prescrizione.
La possibilità di non ritenere prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla recidiva è confermata: la recidiva può mantenere i suoi effetti anche quando siano presenti attenuanti ritenute equivalenti.
art.73, comma 7, d.P.R. n.309/90
L'attenuante speciale per collaborazione nei delitti di stupefacenti ha efficacia soltanto nel procedimento in cui è stata riconosciuta e non può essere automaticamente estesa ad altri procedimenti per fatti diversi.
Richiamata dal ricorrente in relazione al calcolo della prescrizione; la Corte conferma che l'effetto della recidiva sul termine prescrizionale non è escluso dalla non aggravazione del trattamento sanzionatorio.
Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente (lett. b) e e)).
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Protocollo n.7 CEDU, art.4 (richiamato)
La Corte osserva che il principio del ne bis in idem sostanziale così come interpretato dalla Corte EDU non impedisce che la recidiva influisca sul calcolo della prescrizione; la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela rilevante ai fini del vizio dedotto.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale costituisce una circostanza ad effetto speciale che legittimamente incide sul calcolo dei termini di prescrizione (art.157 e 161 c.p.), anche se non comporta un aumento della pena, senza violare il principio ne bis in idem.
- Gli effetti favorevoli derivanti dal riconoscimento di un'attenuante speciale (es. collaborazione ex art.73 d.P.R. n.309/90) si producono esclusivamente nel procedimento in cui l'attenuante è stata riconosciuta e non possono essere automaticamente estesi ad altri procedimenti relativi a reati diversi.
- Quando la recidiva è ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, essa comunque conserva effetti sul piano della prescrizione; la valutazione comparativa tra recidiva e attenuanti resta rimessa alla discrezionalità motivata del giudice.
- Le doglianze sul calcolo della prescrizione per effetto di recidiva devono tener conto della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU: non ogni raddoppio o aumento del termine prescrizionale integra violazione del ne bis in idem.
- In sede di cassazione, i motivi che investono la valutazione di specifiche circostanze (ricorrenza della recidiva, equivalenza delle attenuanti) sono soggetti a scrutinio limitato sulla correttezza di applicazione delle norme e sulla adeguatezza della motivazione; la semplice divergenza valutativa non è sufficiente a rovesciare la decisione.
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