Cassazione Penale, Ordinanza n. 29146/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione di una disciplina speciale in materia di circolazione/trasporto (art. 21 sexies l. n. 132/2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992), per un fatto commesso a Napoli l'8 gennaio 2021. Con il primo motivo ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il teste di p.g. non aveva riferito di averlo visto parcheggiare auto di terzi o percepire denaro. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che non fossero emerse concrete situazioni di pericolo. Con il terzo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, senza però sviluppare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto del dissenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero formulati senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, perché non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre rilevato che il terzo motivo era generico e privo dell'illustrazione delle ragioni fattuali e giuridiche a sostegno. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'imputazione, richiamata in relazione alla disciplina di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992
Norma speciale richiamata nella contestazione originaria, in relazione alla condotta accertata.
La Corte prende atto della censura difensiva sul diniego della particolare tenuità del fatto, ma non entra nel merito perché il motivo è ritenuto non specifico e non confrontato con la motivazione impugnata.
Richiede che l'impugnazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la sua inosservanza comporta inammissibilità.
Norma richiamata per affermare la sanzione di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre censure generiche o affermazioni contrapposte prive di confronto con i passaggi decisivi della sentenza.
- L'onere di specificità dell'impugnazione impone di indicare, per ciascun motivo, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di riforma; la mancanza di tale illustrazione rende il motivo inammissibile.
- La doglianza sulla tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sul concreto disvalore della condotta e sull'eventuale pericolo creato; in difetto di tale confronto la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- Le censure sulla quantificazione della pena devono essere sorrette da una precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dimostrino l'errore del giudice di merito; la mera affermazione del vizio non è sufficiente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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