Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una precedente lite tra le stesse parti, conclusa con una sentenza d'appello passata in giudicato, che aveva riconosciuto in favore di una parte la titolarità esclusiva di somme e titoli depositati presso una banca, ma aveva lasciato incompleta la statuizione di condanna alla restituzione/attribuzione del controvalore. In un nuovo giudizio, la parte già vittoriosa ha chiesto di accertare l'illegittimità della condotta della controparte, la quale continuava a opporsi allo svincolo dei titoli e a rivendicare una quota delle somme, e di dichiarare il proprio diritto esclusivo a richiedere alla banca lo svincolo e la monetizzazione dei titoli. La controparte ha eccepito il giudicato, sostenendo che la nuova domanda fosse preclusa perché identica a quella già decisa. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha rigettato l'appello, ritenendo che il precedente giudicato avesse già definitivamente riconosciuto il diritto esclusivo alla liquidazione del controvalore dei titoli e che il nuovo giudizio riguardasse solo una ulteriore pronuncia dichiarativa, distinta dalla precedente. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che vi fosse identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi e che, comunque, la parte avversa avrebbe dovuto impugnare la precedente sentenza per omessa pronuncia, non instaurare una nuova causa; ha inoltre contestato l'interpretazione della precedente decisione, affermando che non vi fosse un giudicato chiaro sul diritto alla restituzione del controvalore integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente riferita all'art. 324 c.p.c., mirava in realtà a contestare l'interpretazione del giudicato esterno data dal giudice di merito rispetto alla precedente sentenza tra le parti. La Corte ha ribadito che la violazione del giudicato esterno è censurabile in cassazione sotto il profilo dell'art. 2909 c.c., ma il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica degli estremi legali dell'efficacia preclusiva del giudicato, senza poter sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'interpretazione del contenuto della decisione precedente, salvo errori di diritto o vizi motivazionali oltre la soglia del "minimo costituzionale". Poiché nel caso concreto la critica investiva proprio l'apprezzamento del giudice territoriale circa la portata della sentenza passata in giudicato, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    "Viola.zione dell'art. 324 c:p.c."

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla doglianza effettiva, che atteneva al giudicato esterno

  • art. 2909 c.c.

    è la norma correttamente rilevante per la violazione della cosa giudicata sostanziale; il controllo di legittimità riguarda solo gli estremi legali dell'efficacia del giudicato

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti oggi consentiti, cioè in presenza di una violazione del "minimo costituzionale"

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • La dedotta violazione del giudicato esterno va ricondotta all'art. 2909 c.c. e non all'art. 324 c.p.c., poiché il primo disciplina l'efficacia sostanziale del giudicato tra le parti, mentre il secondo attiene al giudicato formale della decisione nel processo in cui è pronunciata.
  • Quando si denuncia in cassazione la violazione del giudicato esterno, il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti legali dell'efficacia preclusiva della precedente decisione, ma non consente di sovrapporre una diversa interpretazione del contenuto della sentenza precedente a quella compiuta dal giudice di merito, se questa è logicamente e giuridicamente corretta.
  • L'interpretazione della portata precettiva di una sentenza passata in giudicato, nei limiti in cui non presenti errori di diritto o vizi motivazionali radicali, appartiene al libero apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta al riesame di legittimità.
  • La censura di omessa pronuncia o di mancata completa attuazione di un precedente giudicato non può essere trasformata in un nuovo giudizio di accertamento se la decisione precedente ha già definito, con efficacia di giudicato, il nucleo essenziale della situazione giuridica controversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.