Cassazione Penale, Ordinanza n. 07860/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, in concorso. Ha dedotto un unico motivo, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse stata determinata in modo non corretto e che il beneficio non fosse stato adeguatamente valutato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto alla quantificazione della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione del quantitativo di cocaina detenuto e del numero di dosi ricavabili, sia quanto al diniego della sospensione condizionale, fondato sui precedenti penali e su una prognosi sfavorevole circa la futura condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente, nel caso concreto cocaina.
Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la necessità di sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
- La determinazione della pena può essere giustificata dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e dal numero di dosi ricavabili, elementi idonei a escludere la censura di illogicità della motivazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato e formulando una prognosi negativa sulle future condotte.
- L'ammissione dei fatti non assume automaticamente valore collaborativo se, secondo la valutazione del giudice di merito, risulti strumentale o priva di reale resipiscenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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