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Ordinanza

Ordinanza n. 441/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la nomina, anche in via cautelare, del commissario ad acta, affinché provveda, in luogo della Regione Abruzzo, ad attuare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 115 del 4 marzo 2025, secondo le prescrizioni contenute nella sentenza n. 508 del 18 novembre 2025; nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia ovvero per l’annullamento: - della determinazione n. 117 del 23 febbraio 2026, con la quale il Direttore del Dipartimento Avvocatura e Affari Legali della Regione Abruzzo, nel modificare la propria determinazione n. 100 del 13 febbraio 2026, ha concluso il procedimento di vigilanza di cui all’articolo 16-bis della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, in pretesa esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 115 del 2025, come ordinato con la sentenza n. 508 del 2025, resa dal medesimo Tribunale in sede di ottemperanza; - di ogni altro atto connesso, comprese la suindicata originaria determinazione direttoriale conclusiva del procedimento di vigilanza n. 100 del 13 febbraio 2026 e le relazioni istruttorie del funzionario designato, allegate ad entrambe le determinazioni direttoriali ed in esse richiamate.

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione regionale conclusiva del procedimento di vigilanza sulle cause di inconferibilità e incompatibilità dei componenti del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, adottata in pretesa esecuzione di precedenti sentenze del TAR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (componente collegio)

Prevale il privato

La controversia

Il reclamante ha promosso, ai sensi dell'articolo 114, comma 6, c.p.a., un incidente di esecuzione chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento previa sospensione, della determinazione regionale n. 117 del 23 febbraio 2026 e degli atti presupposti, nonché la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto, in primo luogo, l'elusione e la violazione dell'effetto conformativo derivante dalle precedenti sentenze del TAR Abruzzo n. 115 del 4 marzo 2025 e n. 508 del 18 novembre 2025. Ha inoltre dedotto la violazione degli articoli 4 e 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 e dell'articolo 13-ter del d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e affidamento; l'incompetenza in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 19 febbraio 2025; la violazione delle prescrizioni giudiziali, la falsità dei presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà degli atti. La Regione aveva rinnovato il procedimento di vigilanza, ma aveva ritenuto insussistenti le cause di inconferibilità relative ai componenti del Consiglio Direttivo, anche con riguardo a un consigliere comunale dell'Aquila, applicando la disciplina derogatoria dell'articolo 13-ter del d.l. n. 4/2022.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo. Ha respinto la censura di incompetenza, ritenendo che l'articolo 16-bis, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 39/2012 attribuisca la vigilanza alla Giunta regionale e che tale potere sia stato correttamente esercitato dal Direttore del Dipartimento regionale competente; la successiva riorganizzazione interna delle competenze non incideva sulla competenza legislativamente attribuita alla Giunta. Ha invece ritenuto fondate le censure relative all'elusione del giudicato. La Regione si era conformata solo parzialmente alle precedenti sentenze, ma aveva omesso il controllo sostanziale imposto dal giudicato sulle cause di inconferibilità previste dagli articoli 4 e 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013. In particolare, avrebbe dovuto verificare se i componenti del Consiglio Direttivo avessero percepito, nei due anni anteriori alla nomina, compensi dal Collegio per incarichi, cariche o attività professionali, senza introdurre ulteriori valutazioni sulla natura, durata, entità o capacità di influenza delle attività svolte. Il TAR ha inoltre escluso che il parere ANAC contrario potesse derogare al giudicato sulla qualificazione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo come amministratore di ente pubblico di livello regionale. Quanto alla posizione del consigliere comunale, ha ritenuto elusiva del giudicato l'applicazione dell'articolo 13-ter del d.l. n. 4/2022: la disposizione eccezionale riguarda le incompatibilità, non le inconferibilità, e si applica soltanto ai soggetti che già ricoprivano la carica di consigliere comunale alla data di entrata in vigore della norma. Poiché il soggetto interessato aveva assunto tale carica solo successivamente, la deroga non era applicabile. La determinazione n. 117 del 2026 e gli atti presupposti richiamati sono stati dichiarati nulli, nei limiti dell'interesse del reclamante, per elusione del giudicato. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto dell'Aquila, con facoltà di delega, affinché eserciti il potere di vigilanza in sostituzione della Regione entro novanta giorni, a spese della Regione. La Regione è stata condannata alle spese della fase incidentale, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese con il Collegio Regionale dei Maestri di Sci sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente, nell'ambito dell'esecuzione del giudicato, di contestare gli atti adottati dall'amministrazione e di chiederne la declaratoria di nullità o inefficacia quando siano elusivi o violativi del giudicato.

  • art. 16-bis l.r. Abruzzo n. 39/2012

    “La vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale”

    Attribuisce alla Giunta regionale il potere di vigilanza sul Collegio; il TAR ha ritenuto legittimo l'esercizio concreto del potere da parte del direttore del dipartimento regionale competente.

  • art. 4 d.lgs. n. 39/2013

    La verifica delle cause di inconferibilità doveva essere svolta secondo il giudicato, accertando se nei due anni precedenti alla nomina i componenti avessero percepito dal Collegio compensi per incarichi, cariche o attività professionali, senza ulteriori valutazioni sulla natura o sull'entità dell'attività.

  • art. 7, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 39/2013

    La relativa causa di inconferibilità doveva essere oggetto del controllo sostanziale imposto dal giudicato e non poteva essere esclusa mediante un'applicazione non consentita della disciplina derogatoria.

  • art. 13-ter, comma 1-bis, d.l. n. 4/2022, introdotto dalla l. n. 25/2022

    Norma eccezionale, da interpretare restrittivamente: esclude le cause di incompatibilità per i componenti dei consigli comunali di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma non si estende alle cause di inconferibilità né ai soggetti che abbiano assunto la carica dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La determinazione adottata in elusione del giudicato è stata dichiarata nulla.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di annullamento impone la rinnovazione di un procedimento secondo specifiche prescrizioni, l'amministrazione deve conformarsi integralmente all'effetto conformativo; l'adozione di un nuovo atto che eluda le verifiche sostanziali ordinate dal giudice costituisce violazione o elusione del giudicato e determina la nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 21-septies della l. n. 241/1990.
  • Se il giudicato qualifica una determinata carica come incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale, l'amministrazione in sede di riedizione del potere non può disattendere tale qualificazione sulla base di un successivo parere amministrativo di contenuto contrario.
  • Nel verificare una causa di inconferibilità fondata sulla percezione di compensi nel periodo anteriore alla nomina, l'amministrazione deve accertare il dato oggettivo della percezione, senza introdurre ulteriori requisiti non previsti dalla disciplina applicabile, quali la natura preparatoria o gestionale dell'attività, la sua durata o l'idoneità a influire sull'elezione.
  • Le disposizioni derogatorie in materia di incompatibilità, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese alle cause di inconferibilità. Inoltre, una deroga riferita ai componenti dei consigli comunali opera soltanto in favore dei soggetti che possedevano tale qualità alla data prevista dalla norma, non di coloro che l'abbiano acquisita successivamente.
  • In caso di persistente inadempimento o di adempimento elusivo del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare nulli gli atti adottati dall'amministrazione e nominare un commissario ad acta, anche prevedendo che l'attività sostitutiva sia svolta a spese dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrgani degli enti localiRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoIncompetenza

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