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Ordinanza

Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 2 marzo 2026, notificato il 23 marzo 2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottato dalla Questura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. La Questura ha motivato il rigetto rilevando che il precedente titolo era scaduto il 23 novembre 2024, che il rapporto di lavoro stagionale era cessato il 16 aprile 2025 per licenziamento, che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di trasferire la propria posizione amministrativa presso un'altra Questura senza perfezionare il relativo procedimento, che aveva continuato a presentare istanze e a lavorare in assenza di un valido titolo di soggiorno, che non aveva presentato nei termini un'istanza di conversione e che il nuovo contratto di lavoro prodotto durante il procedimento non costituiva valido titolo per mantenere o ottenere il permesso stagionale né poteva sanare retroattivamente l'irregolarità del soggiorno. Il ricorrente ha dedotto che tali circostanze erano divenute ostative anche a causa del ritardo dell'Amministrazione nella definizione del procedimento. Ha inoltre rappresentato di avere avviato tempestivamente la procedura per il primo permesso stagionale, di avere presentato presso la Questura divenuta territorialmente competente un'istanza di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato e che la cessazione del rapporto era collegata a condizioni di grave sfruttamento, documentate in giudizio. Ha allegato altresì un grave e irreparabile pregiudizio, anche in relazione a una patologia direttamente correlata al contesto di sfruttamento e precarietà subito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenuto il fumus boni iuris, ha valorizzato le circostanze di fatto riferite e documentate dal ricorrente e la giurisprudenza secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e la cessazione del rapporto originario non costituiscono di per sé ostacolo alla conversione in permesso per lavoro subordinato, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali del nuovo titolo. Alla luce di tale orientamento, il Collegio ha ritenuto che nessuno dei motivi addotti dalla Questura apparisse, allo stato, idoneo a giustificare il diniego. Ha ravvisato anche il periculum in mora, ritenendo che il grave pregiudizio prospettato, connesso alla patologia allegata e alla situazione di sfruttamento e precarietà, potesse essere evitato sospendendo l'atto. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato, disponendo il riesame della posizione da parte della Questura alla luce delle considerazioni esposte, e ha fissato l'udienza pubblica per il merito. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito in ragione della reiterata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta sulla base della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato con riesame della posizione del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e la cessazione del rapporto di lavoro originario non costituiscono, di per sé, motivo ostativo alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali legittimanti il nuovo titolo.
  • Nel giudizio cautelare, il diniego di un titolo di soggiorno può essere sospeso quando le ragioni ostative valorizzate dall'Amministrazione risultino potenzialmente riconducibili al ritardo nella definizione del procedimento e non appaiano, allo stato, sufficienti a escludere la sussistenza dei presupposti del titolo richiesto.
  • Quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, la sospensione del diniego di un titolo di soggiorno può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato alla luce dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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