L.R. Abruzzo 39/2012
Disciplina della professione di maestro di sci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Abruzzo l’abilitazione, l’iscrizione all’albo, l’aggiornamento, le specializzazioni, i controlli e le sanzioni per maestri e scuole di sci. Prevede anche norme su collegio regionale, vigilanza, scuole di sci, professionisti di altre regioni/UE e contributi; il contributo per le divise è limitato al 2019 e le spese specifiche al bilancio 2019.
Disciplina della professione di maestro di sci in Abruzzo
Disciplina della professione di maestro di sci in Abruzzo
La legge disciplina l’ordinamento della professione di maestro di sci nel territorio della Regione Abruzzo, in attuazione della legge statale n. 81 del 1991. Regola l’accesso alla professione, l’Albo regionale, la formazione, l’aggiornamento, le specializzazioni, le strutture organizzative della categoria, le scuole di sci, i controlli e il regime sanzionatorio.
Figura professionale e ambito di attività
È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a singoli o gruppi, le tecniche sciistiche nella disciplina per la quale è iscritto all’Albo. L’attività può svolgersi su piste, itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni che non comportino difficoltà tali da richiedere tecniche e materiali alpinistici complessi.
La Giunta regionale, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci e l’ANEF regionale, individua le aree sciistiche attrezzate destinate a campi scuola, sede operativa delle scuole di sci e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari e percorsi sui quali i maestri possono operare.
Albo regionale e requisiti di iscrizione
Chi intende esercitare stabilmente la professione in Abruzzo deve iscriversi all’Albo regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale sotto la vigilanza della Regione e articolato in elenchi specifici per titoli e competenze.
Per l’iscrizione sono richiesti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
- maggiore età;
- diploma di scuola dell’obbligo;
- assenza di condanne che comportino interdizione dall’esercizio professionale, salvo riabilitazione;
- abilitazione all’esercizio della professione.
La domanda è presentata tramite SCIA al SUAP del Comune competente, che la trasmette al Collegio regionale, con ricevuta del versamento della quota di iscrizione. La modulistica è approvata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La precedente richiesta di idoneità psicofisica risulta soppressa nel testo vigente.
Abilitazione, formazione e prove di esame
L’abilitazione si consegue tramite corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale, con superamento degli esami finali. L’abilitazione è distinta per:
- disciplina alpina;
- disciplina del fondo;
- disciplina snowboard.
La Giunta regionale istituisce i corsi, sentito il Collegio regionale, nel rispetto dei criteri tecnici FISI e anche in compartecipazione con altre Regioni. I corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e propedeutici sono organizzati dal Collegio regionale.
I corsi di formazione durano almeno 90 giorni effettivi e comprendono un ampio programma tecnico e culturale, inclusi insegnamenti su tecniche sciistiche, didattica, pronto soccorso, psicologia, pedagogia, prevenzione infortuni, ambiente montano, diritto e responsabilità professionale, normativa previdenziale e fiscale, marketing, lingue straniere e informatica.
Gli esami finali sono articolati in tre sezioni:
- tecnica, con prove pratiche secondo la progressione tecnica FISI;
- culturale, con colloquio sulle materie indicate nel programma;
- didattica, con illustrazione dell’impostazione di lezioni pratiche.
L’esame si supera con sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione è espressa in sessantesimi. L’ammissione è progressiva: prima la prova culturale, poi la didattica, dopo il superamento della tecnica e della culturale. Il mancato superamento comporta la ripetizione della singola prova, e per la prova tecnica la ripetizione avviene nella sessione immediatamente successiva.
Sono previsti esoneri per chi abbia già frequentato e superato corsi analoghi per discipline equivalenti. Le assenze giustificate non possono superare il 20% della durata del corso. Ai candidati idonei è rilasciato l’attestato di abilitazione.
Accesso ai corsi e condizioni di partecipazione
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova pratica, valutata dalla sottocommissione competente. Nell’istanza di ammissione il candidato dichiara il possesso dei requisiti richiesti, il pagamento della quota di partecipazione e la stipula di una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile limitata alla prova.
Superata la prova pratica, il candidato presenta istanza di ammissione ai corsi dichiarando l’assenza di condanne ostative, il pagamento della quota e la stipula di una polizza assicurativa per l’intera durata del corso. Le quote di partecipazione alle prove e ai corsi sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Collegio, e commisurate agli oneri di organizzazione.
Validità dell’iscrizione, aggiornamento professionale e cancellazione
L’iscrizione all’Albo ha validità triennale, purché l’aggiornamento professionale sia regolarmente effettuato. Gli iscritti versano annualmente la quota stabilita dal Collegio regionale e devono attestare l’aggiornamento professionale; il testo consolidato non richiede più il certificato di idoneità psicofisica.
In caso di mancato versamento della quota o di mancata presentazione dell’attestato di aggiornamento, il Collegio dispone, previa diffida, la cancellazione dall’Albo. La mancata partecipazione per motivato impedimento obbliga a frequentare il corso immediatamente successivo, senza perdere l’iscrizione.
Sono considerati equivalenti, ai fini dell’aggiornamento, gli attestati rilasciati dalla FISI per istruttori nazionali e allenatori federali, nonché le attestazioni di corsi di specializzazione nello sci svolti da Regioni o dalla FISI.
Specializzazioni, istruttori nazionali e formazione avanzata
La Giunta regionale istituisce corsi di specializzazione, su proposta motivata del Collegio e in conformità ai criteri tecnici FISI, anche in compartecipazione con altre Regioni. Le specializzazioni possono riguardare:
- insegnamento ai bambini;
- insegnamento alle persone con disabilità;
- direzione di scuola di sci;
- tracciatura piste, percorsi e organizzazione gare;
- sicurezza sui luoghi di lavoro collegati all’attività sciistica;
- temi derivanti dalle novità tecniche e professionali.
La specializzazione è annotata nell’Albo dopo il superamento dell’esame finale, ma non costituisce titolo obbligatorio o vincolante per svolgere l’attività corrispondente.
Per i maestri interessati alla qualifica di istruttore nazionale FISI, la Regione organizza, su proposta del Collegio e d’intesa con la FISI, corsi propedeutici con prova selettiva. Anche questi corsi sono organizzati dal Collegio e prevedono quota stabilita dalla Giunta regionale.
Organi tecnici, commissioni d’esame e durata degli incarichi
La Giunta regionale nomina un Comitato tecnico, sentito il Collegio, incaricato di valutare le prove attitudinali e finali e di elaborare i progetti formativi per aspiranti maestri e maestri di sci. Il Comitato predispone piani di studio, moduli formativi, programmi di aggiornamento e specializzazione e criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri tecnici FISI.
Il Comitato è composto da rappresentanti istituzionali, del Collegio, dell’associazione regionale riconosciuta, della FISI, dei dipendenti regionali competenti e di maestri designati per ciascuna disciplina, oltre a figure professionali per le materie trattate. Dura in carica quattro anni.
Le prove dimostrative e gli esami finali sono svolti da tre Commissioni distinte, una per ciascuna disciplina, articolate in sottocommissioni per le prove tecniche e didattiche. Sono previste composizioni specifiche per alpino, fondo e snowboard, con presenza di rappresentanti del Collegio, dell’associazione regionale, di dipendenti regionali e di maestri esperti. Ai componenti è riconosciuta un’indennità di partecipazione e il rimborso spese, a carico del Collegio, e sono previste coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni.
Collegio regionale dei maestri di sci
Il Collegio regionale è l’organo di autodisciplina e autogoverno della professione; ne fanno parte gli iscritti all’Albo e i maestri residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità. Può inoltre conferire il titolo onorifico di “Maestro di sci ad honorem” a soggetti particolarmente meritevoli, senza che ciò comporti abilitazione o iscrizione all’Albo.
Gli organi del Collegio sono assemblea, consiglio direttivo e presidente. L’assemblea elegge il consiglio direttivo, approva il bilancio, elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci e adotta i regolamenti interni. Il consiglio direttivo cura le iscrizioni, la tenuta dell’Albo e dell’elenco delle scuole di sci, vigila sulla professione, applica sanzioni disciplinari, designa componenti degli organi tecnici, propone programmi formativi, stabilisce il contributo a carico degli iscritti, disciplina la divisa regionale e promuove iniziative culturali e professionali.
Il Collegio dura in carica quattro anni. Le norme interne prevedono quorum e maggioranze per assemblea e consiglio direttivo, con voto decisivo del presidente in caso di parità nel consiglio.
Vigilanza regionale sul Collegio
La vigilanza sul Collegio spetta alla Giunta regionale. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Collegio trasmette alla Giunta gli atti relativi alla tenuta dell’Albo e dell’elenco delle scuole di sci, nonché i provvedimenti disciplinari.
La Giunta approva i regolamenti del Collegio entro 120 giorni dal ricevimento. Se il consiglio direttivo non è in grado di funzionare regolarmente, la Giunta può scioglierlo, sentito il Collegio nazionale, affidando le funzioni a un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, da svolgersi entro 90 giorni.
Regole per maestri di altre Regioni, UE e Paesi terzi
I maestri iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente in Abruzzo devono chiedere l’iscrizione nell’Albo regionale; l’iscrizione è effettuata dal Collegio e comunicata all’ente di provenienza.
Per l’esercizio temporaneo, anche saltuario, devono dare preventiva comunicazione al Collegio indicando località, periodo, recapito in Abruzzo e posizione fiscale, con allegazione della partita IVA e della polizza di responsabilità civile, oltre agli altri adempimenti richiesti dal Collegio.
Per i maestri provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea si applica la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al d.lgs. n. 206 del 2007. Per i cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare stabilmente la professione si applicano le norme del d.P.R. n. 394 del 1999.
Scuole di sci: istituzione, requisiti e funzionamento
La scuola di sci è un’organizzazione associativa che coordina più maestri per l’esercizio congiunto dell’attività professionale. La disciplina vigente prevede la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune competente per l’apertura della scuola.
La SCIA deve indicare, tra l’altro:
- denominazione della scuola;
- statuti e regolamenti ispirati a criteri democratici e di partecipazione;
- idoneità a operare per l’intera stagione invernale;
- sede operativa con segreteria e locali idonei, ubicata nell’area sciistica attrezzata;
- disponibilità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
- collaborazione con autorità scolastiche ed enti turistici;
- polizza di responsabilità civile verso terzi.
Alla SCIA vanno allegati l’elenco dei maestri stabilmente componenti, il verbale di nomina del direttore, l’atto costitutivo/statuto-regolamento e la polizza assicurativa.
La scuola deve offrire servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e garantire la presenza di maestri durante l’apertura. Può attivare servizi accessori strumentali, come nolo sci o asilo neve. Ogni maestro può far parte di una sola scuola, ferma restando la libera professione.
La scuola espone all’esterno l’insegna “Scuola di sci” con il logo della Regione Abruzzo. Le scuole operanti nello stesso comprensorio possono coordinarsi e cooperare. Il Comune competente svolge la vigilanza e si avvale del Collegio regionale.
Concessioni degli impianti e disposizioni transitorie sulle scuole
Le concessioni degli impianti scioviari devono prevedere, a favore delle scuole di sci autorizzate e dei liberi professionisti in regola, la messa a disposizione gratuita di spazi territoriali delimitati a uso didattico, con impianti di manovra o similari e piccolo impianto per neve programmata.
Tale previsione non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge. Le vecchie previsioni che attribuivano all’Amministrazione regionale un’autorizzazione espressa per l’apertura delle scuole e il meccanismo del silenzio-assenso risultano superate nel testo vigente.
Esercizio della libera professione
I maestri iscritti all’Albo regionale che esercitano in libera professione devono, entro il 30 novembre di ogni anno, comunicare al Collegio di essere in regola con la normativa fiscale e assicurativa, allegando la certificazione di attribuzione della partita IVA e la polizza di responsabilità civile.
Compensi professionali
Il compenso delle prestazioni è pattuito al momento dell’incarico, secondo i principi della normativa statale sulla liberalizzazione dei compensi professionali. La legge prevede che i compensi siano differenziati per lezioni individuali e collettive, con indicazione del numero massimo di allievi per queste ultime, e consente tariffe agevolate per organizzazioni sportive, gruppi scolastici e iniziative promozionali o agonistiche.
Sanzioni disciplinari, amministrative e vigilanza
Le violazioni delle norme deontologiche, della legge statale e della legge regionale sono soggette a sanzioni disciplinari:
- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dall’Albo da un mese a un anno;
- radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio direttivo del Collegio regionale; è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro 30 giorni, con sospensione dell’efficacia del provvedimento fino alla decisione. I provvedimenti non disciplinari del Collegio sono definitivi e impugnabili davanti al giudice amministrativo.
Sul piano amministrativo, l’accompagnamento retribuito sugli sci è equiparato all’insegnamento professionale. Sono previste sanzioni pecuniarie per:
- esercizio stabile senza iscrizione all’Albo regionale, da 500 a 1.500 euro;
- violazione degli obblighi di comunicazione per maestri di altre Regioni/Province autonome e per l’esercizio libero, da 250 a 900 euro;
- esercizio abusivo dell’attività di scuola di sci, da 500 a 2.100 euro;
- esercizio abusivo da parte del direttore, da 3.000 a 12.000 euro.
La vigilanza sull’esercizio della professione e sulle scuole è svolta dalle autorità indicate dalla legge e dal Collegio regionale, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Il Collegio individua maestri preposti alla sorveglianza tra gli iscritti da almeno dieci anni.
Consorzi di scuole di sci
La Regione riconosce il ruolo dei consorzi di scuole di sci per la promozione degli sport invernali, dell’immagine turistica e della valorizzazione del patrimonio montano. Ai consorzi può concedere patrocinio gratuito per le manifestazioni e contributi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis, per iniziative di promozione della pratica sciistica, miglioramento infrastrutturale delle scuole consorziate e promozione del territorio sciistico.
Divisa regionale e contributo 2019
I maestri iscritti all’Albo utilizzano la divisa adottata dal Collegio con distintivo recante logo e colori della Regione Abruzzo; è consentito anche l’uso della divisa AMSI con logo e colori regionali. Le violazioni sono soggette alle sanzioni disciplinari previste per l’inosservanza delle regole del Collegio.
Per il solo anno 2019 la Regione ha concesso al Collegio un contributo di 100.000 euro per il cofinanziamento dell’acquisto delle divise. Tale previsione ha natura puntuale e temporalmente limitata.
Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore
Sono iscritti di diritto all’Albo regionale i maestri già iscritti al precedente Albo regionale alla data di entrata in vigore della legge; essi sono collocati negli elenchi secondo la disciplina sciistica per la quale erano abilitati. In prima applicazione, i maestri con specializzazione snowboard sono iscritti nella relativa sezione se hanno superato il corso regionale di specializzazione.
La disciplina sulle divise si applica dal 1 gennaio 2015. La legge abroga la precedente legge regionale n. 94 del 1996 sull’ordinamento della professione di maestro di sci e la legge regionale n. 94 del 1990 sulla scuola per le professioni di montagna.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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