Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-, adottato in 7 aprile 2026 e notificato in pari data, con cui è stato revocato nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-, richiesto dalla società ricorrente e rilasciato in favore del lavoratore straniero -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dall’inidoneità delle osservazioni presentate in sede procedimentale a superare il preavviso di revoca, poiché l’asseverazione recava un DURC scaduto, non era aggiornata quanto ai dati sulla capacità economica del datore di lavoro e non menzionava altri lavoratori per i quali era stata richiesta la quota. Il primo motivo di ricorso deduceva eccesso di potere, evidenziando che, sulla base della medesima documentazione e con riferimento allo stesso datore di lavoro, erano stati rilasciati nulla osta per tutti e quattro i lavoratori richiesti, mentre era stato revocato soltanto quello relativo al lavoratore interessato dal provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris rispetto al dedotto eccesso di potere. In particolare, ha valorizzato la circostanza che i nulla osta relativi a tutti e quattro i lavoratori erano stati rilasciati sulla base della medesima documentazione, riferita allo stesso datore di lavoro, e che soltanto uno di essi era stato successivamente revocato. Il giudice ha inoltre ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla società potesse essere fronteggiato sospendendo il provvedimento e disponendo il riesame della posizione del lavoratore da parte della Prefettura. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 400 euro oltre accessori. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile, accogliendo la domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta può essere sospesa quando emerga una possibile incoerenza dell’azione amministrativa derivante dal fatto che, a parità di datore di lavoro e di documentazione, l’amministrazione abbia mantenuto o rilasciato altri nulla osta ma ne abbia revocato soltanto uno senza adeguata giustificazione.
- La sospensione cautelare può essere accompagnata dall’ordine di riesame della posizione individuale quando il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile rendano necessario consentire all’amministrazione una nuova valutazione coerente con le circostanze evidenziate dal giudice.
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