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Ordinanza

Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS- con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, comunicato informalmente a mezzo email e notificato al solo datore di lavoro tramite portale telematico in data 18 agosto 2025, con la seguente motivazione «Archiviata perché non collegata ad un corso di formazione valido»; - della nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Politiche Migratorie - Ufficio II, prot. n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, quale atto presupposto del provvedimento di revoca, non notificato, né reso disponibile; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 23 ottobre 2024, nella parte in cui si fonda su atti sconosciuti e non resi disponibili; del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti formulate dal ricorrente a mezzo PEC in data 3 novembre 2025, 1° dicembre 2025, 11 dicembre 2025, 14 febbraio, 11 marzo 2026, 30 marzo 2026 e 14 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- con cui è stato revocato il visto d’ingresso rilasciato in favore del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con le suddette istanze di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio;

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca o archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato, revoca del visto d’ingresso e silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di essere entrato regolarmente in Italia nel novembre 2024 in forza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro e del visto rilasciato dall’Ambasciata italiana. Ha impugnato il provvedimento, comunicato informalmente via email e notificato al solo datore di lavoro tramite portale telematico, con cui la pratica sarebbe stata archiviata perché non collegata a un corso di formazione valido, nonché gli atti presupposti e la revoca del visto. Ha inoltre impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle reiterate istanze di accesso agli atti. Le censure cautelari erano incentrate sul difetto di motivazione, sulla mancata disponibilità degli atti presupposti, sulla violazione del diritto di difesa e sull’omessa comunicazione diretta al lavoratore. Il ricorrente ha rappresentato che il datore di lavoro era divenuto irreperibile, impedendogli di accedere al portale e di conoscere lo stato della pratica. A seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione non ha depositato i provvedimenti impugnati, limitandosi a sostenere in memoria che il sistema informatico avrebbe archiviato automaticamente l’istanza per carenza documentale e assenza di collegamento a un corso di formazione valido, e che le comunicazioni del portale erano rivolte esclusivamente al datore di lavoro o suo delegato.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta e sono stati sospesi i provvedimenti impugnati, anche per consentire all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva depositato copia degli atti impugnati, nonostante l’ordine istruttorio, e non aveva indicato la norma che consentirebbe, nel rispetto del principio di legalità algoritmica, la gestione automatizzata del procedimento e l’adozione di una decisione di archiviazione da parte del sistema informatico. Soprattutto, il Collegio ha ritenuto che le difese dell’Amministrazione integrassero inammissibilmente la motivazione del provvedimento in corso di giudizio mediante scritti difensivi. Tale carenza motivazionale e la compromissione della conoscibilità degli atti hanno giustificato la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione del carattere interlocutorio della decisione. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 10 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata, nel corso del giudizio, mediante le difese contenute negli scritti dell’Amministrazione, quando l’atto impugnato risulti privo o carente degli elementi motivazionali necessari.
  • Quando il giudice ordina all’Amministrazione di depositare gli atti del procedimento e questa non produce i provvedimenti impugnati, la mancata esibizione assume rilievo nella valutazione cautelare, soprattutto se impedisce al destinatario di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • L’adozione automatizzata di decisioni amministrative richiede una base normativa che legittimi sia la gestione algoritmica del procedimento sia l’adozione dell’esito provvedimentale da parte del sistema informatico; l’Amministrazione non può limitarsi ad allegare che la decisione è stata adottata automaticamente dal sistema.
  • La sospensione cautelare del provvedimento può essere disposta anche per consentire all’Amministrazione il riesame della posizione dell’interessato quando le carenze motivazionali e documentali dell’azione amministrativa impediscano una verifica adeguata della legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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