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Ordinanza

Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in 5 marzo 2026, e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 25 luglio 2025, nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto o conseguente e successivo;

Giustizia amministrativa202601045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di conversione presentata il 25 luglio 2025. L’Amministrazione ha ritenuto ostativa la presentazione della domanda oltre diciotto mesi dopo l’ingresso in Italia, senza richiesta di rinnovo del permesso stagionale, nonché l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro subordinato non autorizzati dal titolo originario, l’omessa partecipazione ai click days per la richiesta di una quota di conversione e la presentazione della domanda nove mesi dopo l’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Il diniego richiamava inoltre l’assenza di una disciplina che consentisse al lavoratore stagionale di permanere indefinitamente in Italia dopo il periodo previsto dall’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che la scadenza del permesso stagionale non costituisce automaticamente impedimento alla conversione e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i presupposti sostanziali del nuovo titolo. Ha inoltre evidenziato di avere chiesto il rilascio del permesso per lavoro stagionale il 12 luglio 2024, pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma di essere stato convocato dalla Questura soltanto il 7 febbraio 2025, sette mesi dopo la domanda, e di non poter sapere di dover presentare una domanda di conversione rispetto a un titolo di soggiorno non ancora esistente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Il diniego appare in contrasto con il precedente orientamento espresso dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 706 del 2026, secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce automaticamente ostacolo alla conversione, in assenza di un termine decadenziale previsto dall’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali del permesso per lavoro subordinato e siano valutati gli elementi sopravvenuti favorevoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto. Il fumus è stato ravvisato anche considerando il ritardo della Questura nella convocazione del ricorrente e l’impossibilità, per quest’ultimo, di prevedere l’obbligo di presentare una domanda di conversione riferita a un titolo di soggiorno ancora inesistente. Il TAR ha quindi sospeso il provvedimento impugnato, disponendo il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione. Ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare, e ha fissato l’udienza pubblica per il merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e un pregiudizio cui ovviare mediante la sospensione del diniego e il riesame amministrativo.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato con riferimento al periodo di permanenza del lavoratore stagionale sul territorio nazionale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Il TAR richiama l’assenza di un termine decadenziale per la presentazione della domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone la valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico alla sua conversione in permesso per lavoro subordinato, in assenza di un termine decadenziale previsto dalla legge, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali del nuovo titolo.
  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
  • La valutazione della ragionevolezza del termine entro cui è presentata la domanda di conversione deve tenere conto delle circostanze concrete, compresi eventuali ritardi dell’Amministrazione nel rilascio o nella gestione del titolo di soggiorno e nella convocazione dell’interessato.
  • Il diniego di conversione non può fondarsi soltanto sul decorso del tempo, sulla mancata richiesta di rinnovo del permesso stagionale o sulla mancata partecipazione ai click days, senza una concreta valutazione della posizione individuale e dei presupposti sostanziali del permesso per lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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