Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di Venezia in data 23 ottobre 2025, notificato in data 18 marzo 2026, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in data 11 febbraio 2025, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi comprese la comunicazione della Questura di Venezia in data 13 aprile 2026, con cui il ricorrente è stato invitato a richiedere alla Prefettura di -OMISSIS-il rilascio di un “mod. 209 per attesa occupazione”, e la comunicazione della Questura di Venezia in data 27 aprile 2026, con cui, all’esito di nuova istruttoria, è stata confermata la reiezione della predetta istanza; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, in via subordinata, per attesa occupazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., al rilascio del titolo richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con successive comunicazioni di conferma e invito a richiedere un permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 19 ottobre 2023 con visto per lavoro subordinato rilasciato sulla base del nulla osta e convocato soltanto l'11 dicembre 2024 presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non ha potuto iniziare il rapporto di lavoro perché il datore di lavoro aveva cessato l'attività il 31 dicembre 2024. Dopo essersi attivato per reperire una nuova occupazione, ha stipulato un contratto con altro datore di lavoro, comunicato con modello UNILAV il 20 giugno 2025. La Questura ha respinto la domanda ritenendo non perfezionata l'assunzione da parte del datore originario e considerando l'effettiva instaurazione di tale rapporto un presupposto imprescindibile del permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che l'Amministrazione non aveva considerato i nuovi elementi rappresentati nella memoria del 29 dicembre 2025 in risposta al preavviso di rigetto; che sussisteva un legittimo affidamento derivante dal visto regolare e dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno; e che l'impossibilità di instaurare il rapporto originario era oggettiva, riconducibile alla cessazione dell'attività del datore e anche alla tardiva convocazione dello Sportello Unico. Ha chiesto l'annullamento del diniego, il rilascio del permesso per lavoro subordinato o, in subordine, di quello per attesa occupazione, nonché la sospensione cautelare dell'atto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che, diversamente da quanto affermato nel diniego, il ricorrente aveva prospettato nuovi elementi di valutazione, tra cui il nuovo contratto di lavoro, idonei a incidere sulla decisione. Ha inoltre ritenuto meritevole di considerazione l'affidamento maturato in ragione dell'ingresso regolare con visto per lavoro subordinato e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché l'impossibilità oggettiva di instaurare il rapporto con il datore originario, dovuta alla cessazione dell'attività e alla tardiva convocazione amministrativa. Il provvedimento non è stato considerato atto dovuto, potendo trovare applicazione l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone di considerare sopraggiunti nuovi elementi favorevoli al rilascio del titolo. Il TAR ha quindi sospeso il diniego per consentire alla Questura di riesaminare la posizione alla luce di tali elementi, fissando l'udienza pubblica per il merito. Il periculum è stato ritenuto fronteggiabile mediante la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in ragione del carattere interlocutorio della decisione e della mancata attivazione di rimedi contro l'inerzia dello Sportello Unico.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato con riferimento alla domanda di condanna dell'Amministrazione al rilascio del titolo richiesto; la relativa domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nella motivazione del diniego quale fondamento della tesi secondo cui il permesso per lavoro subordinato presupporrebbe l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi
Il TAR ha ritenuto applicabile la disposizione, nella parte in cui impone di considerare i nuovi elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno, escludendo che il diniego costituisca atto dovuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare la mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato quando l'interessato dimostri che tale mancata instaurazione è dipesa da un'impossibilità oggettiva, anche collegata a ritardi amministrativi, e abbia successivamente reperito una nuova occupazione regolare.
- L'Amministrazione deve esaminare i nuovi elementi rappresentati dall'interessato, compreso un successivo rapporto di lavoro regolarmente comunicato, quando tali elementi siano idonei a superare le criticità poste a fondamento del preavviso di rigetto o del diniego.
- L'ingresso regolare con visto per lavoro subordinato e la sottoscrizione del contratto di soggiorno possono concorrere, insieme alla buona fede e all'inserimento lavorativo sopravvenuto, a configurare una condizione soggettiva meritevole di tutela e un affidamento rilevante ai fini del riesame della domanda.
- Il diniego del permesso di soggiorno non è necessariamente un atto dovuto per la sola mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario: devono essere valutati proporzionalità, ragionevolezza e sopraggiunti nuovi elementi ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
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